Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1961
Corte cost., sent. 17 maggio 1961, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1961
- Data di deposito
- 17 maggio 1961
- Data di decisione
- 9 maggio 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:22
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Sardegna del 25 maggio 1960
Parametri
- art. 56, statuto regione Sardegna
- art. 55, statuto regione Sardegna
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
Massime
Massima n. 1214
In base all'art. 56 Statuto Sardo, l'emanazione di norme di attuazione e' richiesta non soltanto quando l'esercizio dei poteri assegnati alla Regione importi il trasferimento a questa di tutto un settore prima appartenente all'organizzazione statale, ma anche quando si dispone la pura e semplice assunzione da parte della Regione stessa di funzioni gia' esercitate dallo Stato, che non danno luogo ad alcuno spostamento di uffici.
Massima n. 1215
La correlazione posta dall'art. 56 Statuto sardo fra le norme relative al passaggio degli uffici dallo Stato alla Regione (passaggio che evidentemente presuppone l'avvenuta formazione degli organi costituzionali regionali) e quelle di attuazione, mette in evidenza come ad entrambe e' stato affidato lo stesso compito di stabilire i tempi ed i modi per il progressivo adattamento, attraverso tappe successive, dal preesistente ordinamento al nuovo. Questo compito non si esaurisce con la "prima formazione" degli organi costituzionali della Regione, e, conseguentemente, quelle norme possono essere emanate in ogni tempo.
Massima n. 1216
L'appartenenza alla Regione sarda delle competenze attribuitele dallo Statuto non e' di per se' sufficiente a consentirle l'esercizio in concreto delle competenze che abbiano attinenza con l'ordinamento e le funzioni di uffici dello Stato, fino a quando non siano intervenute apposite norme dello Stato contenenti le determinazioni necessarie per l'inizio delle attivita' regionali. Pertanto la legge approvata dal Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959, e riapprovata il 25 maggio 1960, disciplinando funzioni in materia di turismo ora esercitate da organi dello Stato - senza che siano ancora intervenute norme statali per il trasferimento di tali funzioni alla Regione - e' costituzionalmente illegittima.
Massima n. 1217
La sospensione di efficacia della legge (termine iniziale o condizione sospensiva) deve risultare dalla stessa legge in modo esplicito, o almeno deve potersi desumere univocamente dal contenuto delle sue statuizioni, altrimenti la legge non potra' non entrare in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione. Pertanto non puo' ritenersi che la efficacia di una legge regionale resti sospesa, non in virtu' di una norma esplicita ma per il solo fatto che non siano state ancora emanate le norme di attuazione necessarie per l'esercizio della potesta' legislativa regionale nella materia. In questo caso la legge regionale non puo' sfuggire alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale. (Fattispecie relativa alla legge regionale sarda approvata dal Consiglio regionale il 25 maggio 1960, in materia di turismo).
Massima n. 1218
La cessazione degli organi regionali, dei quali l'art. 56 Statuto sardo preveda l'intervento nel procedimento di formazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso,da una parte non preclude la emanazione di queste norme, dall'altra non consente che, per applicazione analogica della VIII Disp. trans. della Costituzione, norme sul trasferimento di poteri dello Stato alla Regione siano emanate con una legge statale alla cui formazione non partecipi la Regione. Agli organi cessati, che erano organi straordinari, debbono ritenersi sostituiti gli organi della Regione ad essi succeduti, precisamente il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che hanno preso il posto rispettivamente della Consulta e dell'Alto Commissario. Conseguentemente il compito spettante a quest'ultimo di nominare, sentita la Consulta, due membri della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 Statuto sardo e' passato al Presidente della Regione, che provvedera', sentito il Consiglio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959, riapprovata il 25 maggio 1960, contenente "Disposizioni relative al turismo", in relazione all'art. 56 Statuto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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