Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1961

Corte cost., ord. 28 novembre 1961, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
57/1961
Data di deposito
28 novembre 1961
Data di decisione
10 novembre 1961
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:57

Norme oggetto del giudizio

  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 424 del 16 maggio 1960
  • legge della Regione siciliana n. 40 del 30 giugno 1956
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 356 del 18 febbraio 1961

Parametri

  • art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 1343

Ammessa la possibilita' di sollevare, in via incidentale, su istanza di parte, la questione di legittimita' costituzionale di disposizioni legislative in base alle quali il conflitto di attribuzione tra Regione e Stato dovrebbe essere risolto (ordinanza n. 22 del 5 aprile 1960 di questa Corte), a maggior ragione l'incidente puo' essere sollevato anche d'ufficio, essendo irrilevante l'impulso di parte nel provvedimento costituzionale, che si svolge in piena indipendenza dal giudizio principale. (Art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la riunione dei due giudizi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;

2) dispone che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, sollevata d'ufficio, venga trattata davanti alla Corte stessa;

3) ordina il rinvio del presente giudizio da trattarsi congiuntamente con la questione di legittimità costituzionale summenzionata;

4) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione siciliana; e che, inoltre, sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze