Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1960

Corte cost., sent. 16 dicembre 1960, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1960
Data di deposito
16 dicembre 1960
Data di decisione
10 dicembre 1960
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:74

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 77 del 15 febbraio 1959
  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 184 del 22 maggio 1959
  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 146 del 23 aprile 1959

Parametri

  • art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 15, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 14, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 20, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946

Massime

Massima n. 1149

La mancata osservanza del termine fissato per l'impugnativa dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 comporta la dichiarazione d'inammissibilita' del ricorso. Va', pertanto, dichiarato inammissibile per tardivita' il ricorso del Commissario dello Stato, notificato il 28 luglio 1959, avverso il decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 1959, n. 77-A pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 7 marzo 1959, n. 13.

Massima n. 1150

Viene meno l'interesse del ricorrente alla impugnativa quando l'atto del quale si chiede l'annullamento in sede di conflitto di attribuzione sia stato annullato, con effetto ex tunc, dallo stesso Ente che lo ha emanato, con altro atto che non sia stato a sua volta impugnato. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'impugnativa proposta dallo Stato con atto notificato il 28 giugno 1959 avverso il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 maggio 1959, n. 184 A, annullato dal successivo decreto del Presidente 27 luglio 1959, n. 261 A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 46 del 14 agosto 1959 e non impugnato dallo Stato.

Massima n. 1151

Le disposizioni relative alla sospensione, interruzione ed estinzione del processo contenute nell'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si riferiscono soltanto ai giudizi di legittimita' costituzionale e non possono trovare applicazione in sede di conflitto di attribuzione.

Massima n. 1152

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non e' pronuncia di estinzione, ma pronuncia relativa all'oggetto del giudizio. La disposizione - contenuta nell'ultimo comma dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale . secondo cui soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo, non impedisce che, quando ne ricorrano gli estremi, sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sui due ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe, riuniti con propria ordinanza 5 aprile 1960, n. 22,

a) in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 giugno 1959:

dichiara che spetta esclusivamente allo Stato il potere generale di annullamento previsto dall'art. 6 T.U. com. e prov. approvato col R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e di conseguenza annulla il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 aprile 1959) n. 146-A;

b) in relazione al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 1959:

dichiara inammissibile per tardività l'impugnativa del decreto del Presidente della Regione siciliana 15 febbraio 1959) n. 77-A;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnativa del decreto del Presidente della Regione siciliana 22 maggio 1959, n. 184-A.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

Testo integrale

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