Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1960
Corte cost., sent. 16 dicembre 1960, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1960
- Data di deposito
- 16 dicembre 1960
- Data di decisione
- 10 dicembre 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:73
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 146 del 23 aprile 1959
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 9 giugno 1954
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 77 del 15 febbraio 1959
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 184 del 22 maggio 1959
- art. 27, legge della Regione siciliana n. 62 del 7 dicembre 1953
- art. 6, comma 4, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 9 giugno 1954
- art. 20, legge della Regione siciliana n. 62 del 7 dicembre 1953
- art. 427, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 9 giugno 1954
- art. 6, comma 3, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 9 giugno 1954
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 67 del 14 dicembre 1953
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1949
- art. 15, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 14, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 20, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 17, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
Massime
Massima n. 1147
Quando la Corte costituzionale sia investita di una questione di legittimita' costituzionale, e da chiunque lo sia, ha il potere-dovere di accertare, ai fini della proponibilita' della questione stessa, la idoneita' del soggetto e dell'atto. L'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, legittima la Corte a sollevare in via incidentale, in un giudizio per conflitto di attribuzione, la questione della legittimita' costituzionale delle disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe essere risolto, senza che alcuna preclusione possa derivare dal fatto che il giudizio per conflitto di attribuzione verta tra gli stessi enti, l'uno dei quali avrebbe potuto sollevare, e non sollevo' a suo tempo, in via principale, mediante ricorso contro la legge dell'altro, la questione di cui trattasi. (Nella specie l'Avvocatura dello Stato - in due giudizi per conflitto di attribuzione proposti con ricorsi del 26 giugno e del 278 luglio 1959 dal Presidente del Consiglio dei Ministeri rispettivamente avverso il decreto 23 aprile 1959 n. 146-A e avverso i decreti 15 febbraio 1959 n. 77-A e 22 maggio 1959, emanati dal Presidente della Regione siciliana per l'annullamento di atti di autorita' regionali e di altre autorita' locali - aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 t.u. approvato con decreto Pres. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9, che prevedeva l'esercizio del potere generale di annullamento da parte della Regione, nonche' dell'art. 27 della legge reg. 7 dicembre 1953, n. 62 dal quale l'anzidetto art. 6 traeva legittimazione).
Massima n. 1148
E' principio cardinale del sistema vigente che le Regioni non siano ammesse ad esercitare altri poteri, fuori di quelli ad esse riconosciuti con norme costituzionali. Il potere governativo di annullamento in qualunque tempo degli atti amministrativi di qualsiasi autorita' non e' stato attribuito alla Regione siciliana da alcuna norma costituzionale. Ne' detto potere puo' ritenersi implicitamente spettante alla Regione stessa, a seguito dell'attribuzione ad essa di specifiche competenze legislative e amministrative, perche' trattasi di un potere onnicomprensivo che non inerisce a singoli settori dell'attivita' amministrativa ne' a poteri di supremazia o di controllo propri dei singoli settori. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi l'art. 6 del t.u. comunale e provinciale regionale che ha avocato, nell'ambito della Regione, esclusivamente al Governo regionale il potere governativo di annullamento e l'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, per il fatto di aver legittimato e reso possibile l'avocazione stessa, e limitatamente a tale suo profilo. Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni deriva come conseguenza l'illegittimita' degli artt. 20 della citata legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62 e 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 67 che hanno modificato il terzo comma dell'art. 343 t.u. comunale e provinciale statale, nonche' l'illegittimita' dei commi 3 e 4 dell'art. 427 del citato t.u. regionale, per il fatto che queste disposizioni fanno "salvo" il potere di annullamento del Governo regionale implicato dall'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
- dell'art. 6 e dei commi terzo e quarto dell'art. 427 del T.U. approvato con D. Pres. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9;
- dell'art. 27 legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62, per la parte relativa all'avocazione alla Regione del potere governativo generale di annullamento;
- delle disposizioni dell'art. 20 legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62, e dell'art. 1 legge reg. sic. 14 dicembre 1953, n. 67, che introducono modificazioni e aggiunte all'art. 343 T. U. com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTACEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BLAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
Testo integrale
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