Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1960
Corte cost., sent. 6 luglio 1960, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1960
- Data di deposito
- 6 luglio 1960
- Data di decisione
- 30 giugno 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- PERASSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:54
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 1099
Il terzo comma dell'art. 30 Costituzione, nel prescrivere che la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio deve essere compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima, si riferisce non soltanto alla famiglia formata col matrimonio del padre naturale, ma anche a quella costituita col matrimonio degli ascendenti di lui.
Massima n. 1100
L'art. 30 terzo comma della costituzione non contiene una disciplina precisa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio, ma soltanto una generica disciplina di favore per gli stessi, rimettendo al legislatore ordinario il compito di stabilire fino a che punto la loro maggiore tutela sia caso per caso, cioe' nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima. I limiti contenuti nelle norme degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ., per quanto riguarda la successione dei figli naturali e dei loro discendenti, non sono in contrasto col suddetto art. 30, terzo comma della Costituzione. In detta norma e' espressa la insindacabile valutazione del legislatore ordinario circa la compatibilita' della tutela dei figli naturali coi diritti dei membri della famiglia legittima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 10 luglio 1959 del Tribunale di Genova sulla legittimità costituzionale degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ. in riferimento all'art. 30, terzo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1960.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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