Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1960
Corte cost., sent. 6 luglio 1960, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1960
- Data di deposito
- 6 luglio 1960
- Data di decisione
- 30 giugno 1960
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:53
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento del ministro dei lavori pubblici n. 9013 del 8 maggio 1959
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge n. 640 del 9 agosto 1954
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- legge n. 28 del 26 gennaio 1959
Massime
Massima n. 1097
Spetta a chi eccepisce l'inammissibilita' del ricorso fornire la prova che la parte che l'ha proposto abbia avuto piena conoscenza dell'atto impugnato in epoca anteriore al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953, per produrre ricorso per conflitto di attribuzione.
Massima n. 1098
Pur avendo lo Stato pieno diritto di operare con proprie leggi e con propri mezzi in settori dell'edilizia popolare ed economica attinenti a particolari interessi di carattere nazionale, tutte le potesta' amministrative gia' spettanti dall'Amministrazione statale dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono state devolute alle Provincie di Trento e di Bolzano con l'art. 3 del D.P.R. 26 gennaio 1959 n. 28. Compete pertanto alle Provincie della Regione Trentino-Alto Adige provvedere all'amministrazione (e quindi alla destinazione) dei fondi disponibili per soddisfare le esigenze contemplate dalla citata legge n. 640, anche se si tratti di fondi eccedenti quelli assegnati alle Provincie ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione di cui al decreto n. 28. Di conseguenza la domanda di annullamento dell'atto impugnato, col quale lo Stato ha provveduto per proprio conto a destinare alla utilizzazione nei comuni, di Salerno e Cortina all'Adige - in provincia di Bolzano - fondi da impiegare ai fini della legge n. 640, deve essere accolta, salva e impregiudicata la competenza del Ministero in ordine alla legittima destinazione delle case costruite.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza della Provincia di Bolzano a disporre circa l'utilizzazione dei fondi destinati alla costruzione di case popolari nell'ambito della Provincia stessa ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640;
annulla, di conseguenza, con le salvezze di cui in motivazione, il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici (Dir. gen. edilizia statale e sovvenzionata) di cui al foglio 8 maggio 1959, n. 9013, col quale si destinavano alla utilizzazione nei Comuni di Salorno e Cortina all'Adige fondi per la costruzione di case popolari ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1960.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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