Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1960

Corte cost., sent. 6 luglio 1960, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1960
Data di deposito
6 luglio 1960
Data di decisione
30 giugno 1960
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:52

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento del ministro dei lavori pubblici n. 5679 del 9 gennaio 1960

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 42, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 1096

E' inoppugnabile l'atto emanato da una Regione o Provincia ad una autonomia speciale, quando lo Stato - pur ritenendolo lesivo della sfera di attribuzione a lui riservata - non lo impugni, nei termini prescritti, innanzi alla Corte costituzionale. Dalla inoppugnabilita' dell'atto discende il diritto dell'Autorita' (regionale o provinciale) che lo ha emanato a vedere attuati i propri atti esecutori e a pretendere che gli uffici a cio' preposti vi provvedano, con esclusione di ogni ingerenza dello Stato. Di conseguenza spetta alla Provincia di Bolzano la competenza ad impartire disposizioni all'I.A.C.P. di Bolzano per la consegna degli alloggi eseguiti nel Comune di Chiusa in attuazione della legge 9 agosto 1954 n. 640 e assegnati il 4 dicembre 1959 dalla apposita Commissione nominata dalla stessa Provincia con atto non impugnato dallo Stato, e vanno annullate le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici allo stesso I.A.C.P. di Bolzano, nel senso di considerare "come non avvenuta" l'assegnazione degli anzidetti alloggi e di non far luogo alla consegna degli stessi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara spettare alla Provincia di Bolzano la competenza di impartire disposizioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano per la consegna degli alloggi eseguiti nel Comune di Chiusa in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, e assegnati il 4 dicembre 1959 dalla apposita Commissione nominata dalla stessa Provincia,

annulla, di conseguenza, le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici all'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano e da questo comunicate alla Provincia di Bolzano con la nota 9 gennaio 1960, n. 5679, nel senso di considerare "come non avvenuta" l'assegnazione degli anzidetti alloggi e di non far luogo alla consegna degli stessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1960.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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