Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1960
Corte cost., sent. 30 giugno 1960, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1960
- Data di deposito
- 30 giugno 1960
- Data di decisione
- 21 giugno 1960
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:43
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione giunta provincia di Bolzano del 2 febbraio 1960
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 28 aprile 1938
- decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 10 del 4 febbraio 1960
- art. 3, legge n. 113 del 1° marzo 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 1079
Con l'art. 6 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di "case popolari") si e' inteso realizzare un sistema armonico in modo che la direzione e la responsabilita' della vita degli Istituti autonomi per le case popolari fosse rimessa, congiuntamente allo Stato ed alla Provincia; e cio' in quanto tali Istituti espletano, al contempo, compiti di interesse statale e provinciale. Peraltro la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sent. n. 2/1960) della seconda parte dello stesso art. 6 non ha comportato un accrescimento della competenza della provincia in ordine alla nomina degli amministratori dei suddetti istituti (che resta limitata alla nomina degli amministratori ordinari) ma solo il ripristino della preesistente situazione normativa (art. 27 T.U. edilizia economica e popolare e art. 4 Statuto approvato con R.D. 25 maggio 1936, n. 1049). Cosicche' dovendosi escludere che la materia dell'amministrazione straordinaria degli Istituti case popolari sia stata trasferita alla Provincia dal citato art. 3 D.P.R. n. 28 del 1959, fino a quando (ad integrazione del sistema, fin dall'inizio incompiuto, delineato dall'art. 6 dello sesso decreto) non verranno emanate al riguardo nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dovra' considerarsi in vigore la disciplina preesistente che (in base ai principi dell'ordinamento per quanto riguarda, in generale, l'amministrazione straordinaria degli enti) attribuisce allo Stato la competenza a nominare un Commissario straordinario al fine di assicurare il funzionamento dello I.A.C.P. della Provincia di Bolzano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui conflitti di attribuzione sollevati coi ricorsi n. 3 e 4 del 1960 indicati in epigrafe:
1) riunisce i due ricorsi;
2) dichiara la competenza dello Stato a nominare il Commissario straordinario per assicurare il funzionamento dell'Istituto delle case popolari della Provincia di Bolzano, fin quando non siano emanate in materia norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
3) annulla, in conseguenza, la deliberazione 2 febbraio 1960, n. 193/3954, della Giunta provinciale di Bolzano e il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 febbraio 1960, n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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