Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1960

Corte cost., sent. 31 maggio 1960, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1960
Data di deposito
31 maggio 1960
Data di decisione
25 maggio 1960
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:36

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione giunta regione Trentino Alto Adige n. 854 del 30 giugno 1959
  • deliberazione giunta regione Trentino Alto Adige del 30 giugno 1959

Parametri

  • legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948

Massime

Massima n. 1057

Se il provvedimento che da' luogo a conflitto di attribuzione, nei casi previsti dagli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non e' stato notificato ne' pubblicato, il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla data in cui il ricorrente ne ha avuto effettiva conoscenza.

Massima n. 1058

Vedi: Sent. 39/1957 C.

Massima n. 1059

Vedi: Sent. 39/1957 D.

Massima n. 1060

A norma dell'art. 4, n. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la potesta' legislativa in materia di servizi antincendi e' costituzionalmente attribuita alla Regione, la quale di conseguenza, a norma dell'art. 13, primo comma, dello stesso Statuto e' titolare della corrispondente potesta' amministrativa. Le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 che attribuiscono ad organi comunali funzioni amministrative in materia di servizi antincendi, costituiscono applicazione specifica della norma di carattere generale, sancita nell'art. 14 dello Statuto regionale, secondo cui la Regione esercita normalmente le funzioni amministrative sue proprie delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali. Poiche' tale delegazione implica trasferimento dell'esercizio, ma non della titolarita' delle funzioni, i poteri di vigilanza di controllo e di sostituzione sugli organi comunali, in ordine agli atti previsti dalla citata legge regionale, spettano alla Regione: non puo' invocarsi in contrario la norma dell'art. 48, n. 5 dello Statuto regionale, perche' tale norma si riferisce all'ipotesi che l'amministrazione comunale eserciti funzioni sue proprie. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano per conflitto di attribuzione circa la delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige del 30 giugno 1959, con la quale veniva nominato un commissario straordinario presso il comune di Bressanone, con l'incarico di nominare i signori Heiseler Franz e Lapper Josef rispettivamente comandante e vice-comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari di detto Comune).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano per conflitto di attribuzione circa la delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige del 30 giugno 1959, con la quale veniva nominato un Commissario straordinario presso il Comune di Bressanone con l'incarico di nominare i signori Heiseler Eranz e Lapper Josef rispettivamente comandante e vice-comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari del detto Comune:

dichiara la competenza della Regione ad adottare il provvedimento preso con la indicata delibera;

respinge, in conseguenza, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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