Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1960

Corte cost., sent. 26 gennaio 1960, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1960
Data di deposito
26 gennaio 1960
Data di decisione
22 gennaio 1960
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:2

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 5, legge provincia Bolzano del 14 febbraio 1959
  • art. 20, legge provincia Bolzano del 14 febbraio 1959
  • art. 12, legge provincia Bolzano del 14 febbraio 1959
  • art. 21, legge provincia Bolzano del 14 febbraio 1959
  • art. 7, legge provincia Bolzano del 14 febbraio 1959
  • art. 8, legge provincia Bolzano del 14 febbraio 1959
  • art. 3, legge provincia Bolzano del 14 febbraio 1959
  • art. 11, legge provincia Bolzano del 14 febbraio 1959
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 1, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 1, n. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 1, n. 4, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 13, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 1, n. 3, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 7, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 4, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 2, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 6, comma 1, lett. a/b, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
  • art. 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959

Parametri

  • legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
  • art. 11, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 55, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 70, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 67, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 95, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 58, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 28 aprile 1938
  • art. 11, n.11, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 28 aprile 1938
  • art. 4, legge n. 843 del 11 luglio 1942

Massime

Massima n. 945

Nel D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari, non vi e' alcuna norma che violi il principio di parita' dei cittadini della Regione, qualunque sia il gruppo linguistico a cui appartengono, sancito nello art. 2 dello stesso Statuto: vi sono, al contrario, norme specifiche (artt. 2, quarto comma, e 7) intese a salvaguardare la consistenza dei gruppi linguistici. E' infondata percio' la questione di legittimita' costituzionale del citato decreto, sollevata in riferimento allo art. 2 dello Statuto.

Massima n. 946

Il ricorso proposto dallo Stato contro una legge di una delle Provincie del Trentino-Alto Adige dev'essere notificato soltanto alla Regione, dato che alla Regione e' affidata la tutela degli interessi delle due Provincie verso lo Stato.

Massima n. 947

La potesta' normativa assegnata alle Provincie del Trentino-Alto Adige (come la potesta' normativa assegnata alle Regioni) non puo' essere esercitata se non sulle materie espressamente indicate nelle norme statutarie. Fuori dell'ambito di tali materie, le Provincie non possono emanare provvedimenti legislativi anche se tali provvedimenti siano preordinati al conseguimento di finalita' inerenti alle materie anzidette. Sono pertanto viziate di illegittimita' costituzionale, perche' esulano dalla competenza attribuita alla Provincia in materia di case popolari (art. 11, n. 11 Statuto per il Trentino-Alto Adige) gli artt. 5, 7, 8, 12 e 20 della legge provinciale di Bolzano approvata il 14 febbraio 1959 ("Norme per l'assunzione di competenza in materia di case popolari"), che contengono disposizioni relative al finanziamento delle costruzioni da parte di Istituti ed Enti di carattere nazionale, al sistema tributario dello Stato e alla disciplina delle cooperative e degli enti di assistenza e beneficenza. Sono altresi' viziate di illegittimita' costituzionale le disposizioni degli artt. 3, 8, 11 e 21 della stessa legge, con le quali la Provincia ha disposto il trasferimento che invece doveva essere disposto con norme di attuazione dello Statuto regionale. L'illegittimita' delle norme indicate, che hanno carattere fondamentale, si riflette sull'intera legge provinciale.

Massima n. 944

Le attribuzioni del Comitato di coordinamento per l'edilizia popolare (C.E.P.) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1954, sono dirette al coordinamento dei piani costruttivi previsti dalle leggi 26 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, nonche' dei piani predisposti dal Ministero dei lavori pubblici nel campo dell'edilizia popolare, per la costruzione di abitazioni a totale carico o col concorso dello Stato. Trattandosi di attivita' che lo Stato, attraverso un organo da lui creato, svolge per fini di interesse generale, la disposizione contenuta nell'art. 13 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con la quale si riserva agli organi dello Stato "l'attuazione dei complessi residenziali gia' deliberati" non lede la competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari".

Massima n. 927

Vedi: Sent. 20/1956 D

Massima n. 928

L'emanazione di norme di attuazione degli Statuti e' sempre necessaria quando occorra trasferire agli organi delle Regioni o agli organi delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento, funzioni esercitate da organi statali dato che tali enti, pur essendo dotati di autonomia, restano sempre inquadrati nell'unita' dello Stato ed a questo subordinati. Cfr.: 9/1957 E, 11/1957 E, 13/1957 D, 14/1957 D, 19/1957 C, 1/1958 B, 65/1959 A.

Massima n. 929

La necessita' di norme di attuazione degli Statuti non esclude che la potesta' normativa delle Regioni e delle Provincie autonome possa svolgersi nelle materie indicate nelle norme statutarie, con l'osservanza dei limiti stabiliti dagli stessi Statuti e sempre che non incida su funzioni attribuite a organi statali.

Massima n. 930

Nel testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto del 28 aprile 1938, n. 1165, la distinzione fra case popolari e quelle economiche e' limitata ad alcune caratteristiche obiettive delle prime rispetto alle seconde e al fatto che le seconde possono essere costruite da privati, da societa' e dagli enti indicati nei nn. 1, 3, 6, 7, e 8 dell'art. 16, richiamati dagli artt. 48 e 49; mentre in generale la disciplina giuridica e' conforme per le une e per le altre. Nelle leggi emanate successivamente, e specialmente in quelle del periodo post-bellico, la distinzione non ha pratica rilevanza.

Massima n. 931

L'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con l'espressione "case popolari", comprende tutta la materia dell'edilizia popolare ed economica. Percio' non ha rilevanza, per la delimitazione delle attribuzioni delle Provincie di Bolzano e di Trento, la distinzione fra case economiche e case popolari, stabilita, in base a criteri obiettivi e tecnici, dal T.U. 28 aprile 1938, N. 1165. Su questo presupposto si basa anche il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari.

Massima n. 932

Le disposizioni contenute nell'art. 1, nn. 3 e 4 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non precludono alle Provincie di Bolzano e di Trento la potesta' di provvedere, in virtu' di proprie leggi e con mezzi propri, alla costruzione di alloggi per mutilati, invalidi di guerra, profughi e categorie assimilate, e alla costruzione di case popolari in localita' colpite da gravi calamita' naturali. Esse concernono invece particolari facilitazioni da parte dello Stato a favore di coloro che possono beneficiare dei suddetti alloggi: facilitazioni che lo Stato non puo' non disporre con leggi proprie, dato il carattere nazionale degli interessi che vengono tutelati. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle suddette disposizioni, sollevata in riferimento all'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Massima n. 933

Le leggi sull'I.N.A.-Casa (legge 28 febbraio 1949, n. 43 e D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340), pur essendo anche dirette ad agevolare la costruzione di case popolari, sono preordinate principalmente allo scopo di ovviare alla disoccupazione. Secondo il sistema da esse adottato, la costruzione, il finanziamento e l'assegnazione degli alloggi sono di competenza di organi ed enti creati dallo Stato o sottoposti al controllo dello Stato, che svolgono la loro attivita' sul piano nazionale; come altresi' su base nazionale vengono calcolati i contributi occorrenti per il finanziamento delle costruzioni. Non viola percio' l'art. 11, n.11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Provincie di Bolzano e Trento competenza legislativa in materia di case popolari, la disposizione contenuta nell'art. 2, primo comma del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto regionale), in virtu' della quale restano riservati alla competenza legislativa dello Stato l'organizzazione e il funzionamento del piano preveduto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43. L'indicata disposizione non viola nemmeno l'art. 55 dello Statuto regionale, perche' l'attivita' di un ente costituisce manifestazione concreta del suo funzionamento, da cui non puo' essere dissociata, e quindi non sarebbero state compatibili la competenza dello Stato per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento degli Enti previsti dalle leggi sull'I.N.A.-Casa e la competenza delle Provincie per quanto concerne l'attivita' degli stessi enti nei territori provinciali.

Massima n. 934

La disposizione dell'art. 2, quarto comma, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), non viola la competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari". Da questa competenza esula infatti tutto cio' che riguarda i piani I.N.A.-Casa, ed essa non viene lesa dalla disposizione indicata, con cui lo Stato, dopo aver trasferito agli organi provinciali una funzione che apparteneva ai suoi propri organi, quale la nomina delle commissioni per le assegnazioni degli alloggi I.N.A.-Casa, ha imposto alcune limitazioni all'attivita' della Giunta provinciale di Bolzano, stabilendo che in quella Provincia siano costituite piu' commissioni e che ogni commissione sia proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici dei comuni in cui si dovra' procedere alle assegnazioni.

Massima n. 935

L'art. 7 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige) non lede la competenza della Provincia di Bolzano in materia di "case popolari", limitandosi a prescrivere che la composizione delle Commissioni nominate dall'Istituto autonomo delle case popolari di Bolzano sia adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici, nel comune dove avvengono le assegnazioni o le permute degli alloggi.

Massima n. 936

L'art. 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concerne il demanio e il patrimonio della Regione e non anche il demanio e il patrimonio delle Provincie di Bolzano e Trento. In base alla disposizione contenuta in tale articolo secondo cui i beni immobili patrimoniali dello Stato devono essere trasferiti al patrimonio della Regione, le Provincie non possono avanzare alcuna pretesa relativa alle case popolari costruite dallo Stato a totale suo carico. Ne' in conseguenza, puo' ad esse spettare alcuna potesta' amministrativa in ordine a tali case. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959 n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), sollevata per il motivo che la norma impugnata, escludendo il trasferimento in proprieta' alle Provincie delle case costruite dallo Stato in base ad alcune leggi speciali (D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, modificato con D.P.R. 25 giugno 1949, n. 403 e ratificato con legge 28 luglio 1950, n. 894; legge 9 agosto 1954, n. 640) avrebbe violato gli artt. 11, n. 11, 13 e 58 dello Statuto regionale.

Massima n. 937

Le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige relative ai mezzi di finanziamento delle Provincie di Bolzano e di Trento (artt. 67, 68 e 70) possono essere modificate solo con leggi costituzionali. Di conseguenza non si possono assegnare con legge ordinaria alle due Provincie quote fisse di entrate erariali, oltre quelle previste dalle norme suddette. Non ha percio' fondamento in riferimento alle stesse norme, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto), dove e' stabilito che il Ministro dei lavori pubblici determina anno per anno la quota dei fondi, stanziati nel bilancio del suo dicastero, da impiegare nella costruzione di case popolari nelle Provincie di Bolzano e di Trento, e che la quota cosi' determinata viene ripartita fra gli enti ed istituti che provvedono alla costruzione, i quali devono utilizzarla di intesa con ciascuna Provincia. Tali disposizioni, che si inseriscono nel sistema sempre seguito dallo Stato, secondo cui la concessione di fondi per case popolari viene fatta in seguito a valutazione dei vari interessi sul piano nazionale, e prevedono altresi' la collaborazione delle Provincie, per quanto concerne l'utilizzazione dei fondi, non ledono nemmeno la competenza amministrativa, che in materia di case popolari e' attribuita alle stesse Provincie dallo Statuto regionale.

Massima n. 938

Gli istituti autonomi delle case popolari, pur operando nelle singole Provincie, svolgono un'attivita' di carattere generale, collegata con l'attivita' dello Stato. La competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari" non e' lesa percio' dalle disposizioni contenute nell'art. 6, primo comma, lett. a/b del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), secondo le quali le due Provincie, nell'esercizio della competenza anzidetta, devono tener conto della necessita' che gli istituti per le case popolari conservino il loro patrimonio e continuino a svolgere le attribuzioni ad essi affidate dallo Stato.

Massima n. 939

E' viziata da illegittimita' costituzionale, perche' pone una ingiustificata limitazione alla competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di case popolari, la disposizione dell'art. 6, primo comma, lett. c, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), con la quale si fa obbligo alle due Provincie di usare, nei confronti degli assegnatari degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari, un trattamento analogo a quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio nazionale.

Massima n. 940

La potesta' normativa attribuita agli enti autonomi nelle stesse materie regolate da leggi statali, non puo' riflettersi sul passato; alle Regioni (e quindi anche alle Provincie dotate di autonomia legislativa) e' inibito di regolare, con efficacia retroattiva, situazioni gia' disciplinate da leggi dello Stato. Non lede percio' la competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di case popolari l'art. 6, secondo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) il quale dispone che "per gli attuali assegnatari degli alloggi degli Istituti autonomi delle case popolari restano salvi in ogni caso i diritti che ad essi possono derivare dalle norme emanate in virtu' della legge 21 marzo 1958, n. 447".

Massima n. 941

A norma degli artt. 11, e 13, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dell'art. 6, terzo comma, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto), la vigilanza sugli istituti case popolari delle Provincie di Bolzano e di Trento spetta alle due Provincie, ed e' riservata al Ministero dei lavori pubblici solo per quanto riguarda le case costruite a totale carico dello Stato. E' percio' illegittima l'ultima parte dello stesso terzo comma dell'art. 6 del decreto citato, che attribuisce allo Stato la nomina degli organi e dei suddetti istituti.

Massima n. 942

La materia delle agevolazioni ed esenzioni tributarie, disposte da leggi statali, esula dalla competenza delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento. E' percio' infondata, in riferimento agli artt. 11, n. 11, e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto) il quale dispone che sulle opposizioni del Procuratore delle imposte ai progetti di case popolari ed economiche approvati dai Presidenti delle Giunte delle suddette Provincie, proposte per il motivo che non sussistono i requisiti delle case popolari ed economiche, e' competente a decidere il Ministro delle Finanze.

Massima n. 943

Le somme dovute, a titolo di corrispettivo annuo, dagli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ("Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane"), sono di pertinenza dello Stato. E' infondata percio', in riferimento agli artt. 11, n.11, e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto), il quale dispone che il suddetto corrispettivo, per quanto concerne gli alloggi costruiti nelle Provincie di Bolzano e di Trento, viene determinato da ciascuna Giunta Provinciale, d'intesa con il Ministero del Tesoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando sui due ricorsi riuniti:

a) in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige, con atto notificato il 13 marzo 1959, contro il decreto legislativo 26 gennaio 1959, n. 28, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di "case popolari": dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ultima parte del primo comma dell'art. 6 del decreto anzidetto, la quale dispone che le Provincie di Trento e di Bolzano terranno conto delle necessità "di usare nei confronti degli assegnatari degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari un trattamento analogo a quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio nazionale"; e della disposizione contenuta nell'ultima parte del terzo comma dello stesso art. 6: "Rimangono ferme le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato d'intesa con le Provincie di Trento e di Bolzano in ordine alla nomina degli organi amministrativi degli Istituti stessi", in riferimento agli artt. 11, n. 11, e 95 dello Statuto speciale;

b) in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto notificato il 3 marzo 1959, contro la legge approvata dal Consiglio Provinciale di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 1959: dichiara la illegittimità costituzionale della legge stessa, in riferimento agli artt. 5, n. 2, 11, n. 11, 55 e 95 dello Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1960.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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