Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1960
Corte cost., sent. 4 aprile 1960, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1960
- Data di deposito
- 4 aprile 1960
- Data di decisione
- 31 marzo 1960
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:19
Norme oggetto del giudizio
- legge provincia Bolzano del 13 novembre 1954
- legge provincia Bolzano del 13 novembre 1959
Parametri
- legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 26 gennaio 1959
- legge n. 640 del 9 agosto 1954
Massime
Massima n. 1009
La Provincia di Bolzano con la legge riapprovata il 13 novembre 1954 recante "Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari" non ha preteso di dettare norme di attuazione dello Statuto Speciale del T.A.A., bensi' di legiferare nell'ambito della propria competenza. Non e' pertanto fondato il primo motivo del ricorso dello Stato con il quale si denuncia la violazione dell'art. 95 St. Spec. T.A.A.
Massima n. 1010
Il controllo sugli atti degli enti locali nel T.A.A. e' disciplinato dall'art. 48, n. 5 St. Spec. che affida alla Provincia "la vigilanza e la tutela" su tali enti; tale formula statutaria consente alla legislazione autonoma, nelle materie di sua competenza ed in termini generali, sia la possibilita' di sottoporre ad approvazione gli atti degli enti sottoposti a controllo, sia la possibilita' di sottoporli ad annullamento quando siano in contrasto con gli interessi degli enti medesimi. Nell'ambito di tale controllo, l'art. 6 D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di "case popolari") vieta tuttavia un sindacato delle Provincie autonome sulle attivita' dell'Istituto autonomo per le case popolari relative a settori di pertinenza finanziaria dello Stato. Pertanto l'art. 1, della legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 13 novembre 1954, sottoponendo all'approvazione della Giunta Provinciale i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dello I.A.C.P., pur non ponendosi in contrasto con la norma statutaria, viola la indicata disposizione delle Norme di attuazione; atteso che, per il carattere unitario dei citati atti di amministrazione e la indissociabilita' delle spese generali dell'Istituto, non e' possibile distinguere la parte relativa alla gestione dei fondi e delle spese di pertinenza statale, dalle altre parti.
Massima n. 1011
Le Provincie del Trentino-Alto Adige, in base all'art. 11, n. 11 St. sp. e a seguito delle norme di attuazione dettate col D.P.R. n. 28 del 1956, dispongono del potere di provvedere con proprie leggi e con propri mezzi nella materia dell'edilizia popolare (salvo le riserve di competenza statale di cui all'art. 1 dello stesso decreto ) e, in particolare, nel settore dell'edilizia destinata a dare alloggio agli occupanti di abitazioni malsane. Non per questo, tuttavia, deve considerarsi venuto meno il potere dello Stato di provvedere anche in quella Regione con proprie leggi e con propri mezzi alla soddisfazione dei perduranti interessi nazionali, sia per integrare le provvidenze previste dalla legislazione provinciale sia per sopperire alla carenza di essa.
Massima n. 1012
Il primo comma dell'art. 3 delle norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige dettate con D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, in materia di case popolari, per la parte che riguarda il trasferimento alle Provincie di Trento e di Bolzano delle "attribuzioni amministrative che la legge 9 agosto 1954, n. 640 (contenente norme per l'eliminazione delle abitazioni malsane) demanda agli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed economica", costituisce norma (emanata in base a un potere discrezionale) di contenuto specificativo delle disposizioni statutarie volte ad attribuire alle Provincie la sola potesta' amministrativa in un settore del quale lo Stato ritiene di non disinteressarsi e nel quale continua ad operare con proprie leggi e propri mezzi. Dal cennato trapasso di attribuzioni amministrative, consegue che alle Provincie spetta il potere di dettare norme di organizzazione in ordine ai compiti in precedenza assegnati ad organi ed uffici statali, ma non anche il potere di por mano alla legislazione statale in materia di alloggi popolari per gli occupanti di abitazioni malsane. Sono pertanto costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute negli artt. 2 e 7 della legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 13 novembre 1959, con le quali si dichiara applicabile come legge della Provincia la citata legge statale n. 640 del 1954, si apportano modificazioni alla legge stessa e si prende in considerazione la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di tali norme.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale: a) della disposizione, contenuta nella prima parte del comma primo dell'art. 1 della legge approvata per la seconda volta dal Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 13 novembre 1959, avente a oggetto "Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari", in base alla quale "sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto autonomo per le case popolari"; b) degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 della stessa legge;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni dell'art. 1 dell'anzidetta legge, in riferimento all'art. 130 Cost., all'art. 48, n. 5, St. spec. T.A.A., e al D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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