Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1960
Corte cost., sent. 29 marzo 1960, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1960
- Data di deposito
- 29 marzo 1960
- Data di decisione
- 16 marzo 1960
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 26 gennaio 1959
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 26 gennaio 1959
Parametri
- legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 987
Vedi: Sent. 20/1956 D
Massima n. 988
Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige non da' una compiuta disciplina della materia del controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto l'art. 48, n. 5 considera bensi' i poteri di vigilanza e di tutela, ma non gli altri controlli.
Massima n. 989
Con l'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, contenente norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige tutta la materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e' attribuita alla competenza della Regione. Cio' tuttavia non implica che siano anche trasferite agli organi regionali funzioni di carattere essenzialmente statale, potendosi ravvisare deroghe a tale pieno trasferimento nello stesso D.P.R. n. 97 del 1959, che conserva la competenza statale riguardo a talune funzioni (artt. 1, penultimo e ultimo comma, 2 e 3)
Massima n. 990
Anche se, in sede di norme di attuazione o in occasione dell'adeguamento della legislazione statale alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa della Regione, ai sensi della IX disposizione transitoria della Costituzione, possono riconoscersi alla Regione poteri piu' vasti di quelli consentiti dai principi delle leggi vigenti, cio' non implica che lo Stato non possa riservarsi, in definitiva, poteri decisivi.
Massima n. 991
La tutela dell'ordine giuridico derivante dall'osservanza delle leggi, che obbliga tutti i cittadini e innanzi tutto i pubblici enti e istituti, e' interesse generale dello Stato, che, se non puo' disinteressarsi dell'ordine pubblico, non puo' nemmeno rimanere indifferente di fronte a persistenti violazioni di leggi, quando per giunta abbia richiamato gli organi responsabili a provvedere. Non viola percio' l'art. 5, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la norma di attuazione dello stesso Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la norma di attuazione dello stesso Statuto contenuta nell'art. 7 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n, 97, che attribuisce al Commissario dello Stato la facolta' di sciogliere le amministrazioni degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza in caso di "persistente violazione di legge" e quando gli organi regionali non abbiano provveduto allo scioglimento entro tre mesi dalla richiesta dello stesso Commissario.
Massima n. 992
Le somme erogate dal Ministero dell'interno a titolo di integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza sono prelevate da un fondo speciale costituito presso il Ministero dell'interno, la cui ripartizione fra le varie Provincie avviene con criteri discrezionali, onde tali contributi non sono da considerare cespiti finanziari della Regione e non possono essere incorporati nel relativo sistema finanziario. Non viola percio' alcuna disposizione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ne' l'autonomia della Regione, l'art. 9 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, che attribuisce al Commissario di Governo la competenza a provvedere al riparto delle somme di cui sopra, tanto piu' che tale attivita' deve essere esplicata d'intesa col Presidente della Giunta regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni proposte dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 17 aprile 1959 sulla legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", in riferimento, rispettivamente, agli artt. 5, n. 2, 13, 76 e 77, ed agli artt. 4, n. 1, 5, n. 2, e 13 dello Statuto stesso;
respinge, in conseguenza, il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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