Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/1960
Corte cost., ord. 9 aprile 1960, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/1960
- Data di deposito
- 9 aprile 1960
- Data di decisione
- 5 aprile 1960
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:23
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 69 del 11 febbraio 1952
- regio decreto legge n. 1237 del 2 ottobre 1931
- regio decreto n. 1183 del 11 agosto 1933
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 439 del 30 maggio 1947
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1016
Secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ordinanza, con cui l'autorita' giurisdizionale dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale, devono essere indicate le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimita' costituzionale. Non ottempera a tale disposto, l'ordinanza che rimette alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale, devono essere indicate le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimita' costituzionale. Non ottempera a tale disposto, l'ordinanza che rimette alla Corte la questione di legittimita' costituzionale di due provvedimenti legislativi, di cui il primo non e' piu' in vigore, per essere stato sostituito dal secondo, e di cui il secondo contiene disposizioni a loro volta modificate o soppresse da leggi successive. Gli atti vanno restituiti, in questo caso, al giudice a quo, per le necessarie precisazioni. (Nella specie, erano stati denunciati di incostituzionalita' il R.D. 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, ed il R.D. 11 agosto 1933, n. 1183, riguardanti l'istituzione dell'Ente Nazionale Risi. I dieci articoli di cui si compone il decreto del 1931 risultano espressamente soppressi dagli articoli 1 e 2 del decreto del 1933 e sostituiti, con lo stesso decreto, da altri 13 articoli. Gli articoli 4 e 5, del nuovo testo del 1933, risultano poi il primo modificato ed il secondo soppresso dal R.D. 15 ottobre 1936 n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Crema.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULU - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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