Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/1960
Corte cost., ord. 9 aprile 1960, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/1960
- Data di deposito
- 9 aprile 1960
- Data di decisione
- 5 aprile 1960
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1960:22
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 146 del 23 aprile 1959
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 1015
La Corte costituzionale, quando sia sollevata innanzi ad essa (nella specie: in un giudizio per conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana) una questione di legittimita' costituzionale non manifestamente infondata e necessaria ai fini della decisione del giudizio principale, dispone la trattazione innanzi a se' stessa della questione di legittimita' costituzionale, ed il rinvio del giudizio principale. Ordina che si faccia luogo alle notificazioni, alle comunicazioni ed alle pubblicazioni di rito ed assegna alle parti un termine per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la riunione dei due giudizi per conflitto di attribuzione promossi dallo Stato nei confronti della Regione siciliana con ricorsi notificati il 26 giugno 1959 e il 28 luglio 1959 ed iscritti rispettivamente ai nn. 14 e 17 del Registro ricorsi 1959, riflettenti il primo il decreto Pres. Reg. sic. 23 aprile 1959, n. 146/A, e il secondo il decreto Pres. Reg. sic. 22 maggio 1959, n. 184/A, nonché il precedente decreto Pres. Reg. sic. 15 febbraio 1959, n. 77/A;
2) dispone la trattazione innanzi ad essa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 T.U. Reg. sic. 9 giugno 1954, n. 9 nonché dell'art. 27 legge Reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 62, limitatamente agli aspetti per cui è stato trasfuso nell'art. 6 già citato, in relazione agli artt. 20, 14 e 15 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nei termini sopra riferiti;
3) ordina il rinvio del presente giudizio perché esso possa essere trattato congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;
4) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione siciliana e sia comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
5) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
6) assegna alle parti il termine di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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