Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1959

Corte cost., sent. 9 marzo 1959, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/1959
Data di deposito
9 marzo 1959
Data di decisione
26 febbraio 1959
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Bracci
Presidente
PERASSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:7

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 3 marzo 1958

Parametri

  • art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 740

Il sistema di votazione separata dei consiglieri regionali della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano, previsto dall'art. 73, secondo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, trova applicazione esclusivamente per l'approvazione delle leggi di bilancio e di rendiconto finanziario. Legge di bilancio, per la norma statutaria, non puo' essere definita una qualsiasi legge che, avendo un vincolante contenuto finanziario, comunque influisca in modo diretto e concreto sul bilancio; ma solo quella a carattere formale, che, non apportando modificazioni sostanziali nell'ordine legislativo e percio' non stabilendo nuovi diritti e impegni della Regione, autorizza il Governo regionale a riscuotere le entrate e a pagare le spese secondo il programma rappresentato dal bilancio preventivo, in relazione a rapporti giuridici gia' contemplati dalle leggi preesistenti. Questa legge rientra tra gli atti coi quali il Consiglio regionale esercita il suo potere di controllo sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo regionale. Cfr.: 57/1957 E.

Massima n. 741

La legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 marzo 1958, n. 4, con la quale sono state concesse alla Regione la facolta' di sottoscrivere obbligazioni per 600 milioni di lire della Societa' per azioni finanziaria industrie regionali nel corso di tre esercizi e quella di contrarre un mutuo di pari ammontare, non e' una legge di bilancio e percio' essa non era soggetta al procedimento di approvazione previsto dal secondo comma dell'art. 73 dello Statuto regionale (votazione separata della provincia di Bolzano). Conseguentemente e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in relazione al suddetto art. 73, secondo comma, dello Statuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge il ricorso di cui in epigrafe, proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano avverso la legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 marzo 1958, n. 4, relativa alla "sottoscrizione di obbligazioni della Finanziaria Industrie Regionali Società per azioni - Trento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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