Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1959
Corte cost., sent. 9 marzo 1959, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1959
- Data di deposito
- 9 marzo 1959
- Data di decisione
- 26 febbraio 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Bracci
- Presidente
- PERASSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:7
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 4 del 3 marzo 1958
Parametri
- art. 73, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 740
Il sistema di votazione separata dei consiglieri regionali della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano, previsto dall'art. 73, secondo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, trova applicazione esclusivamente per l'approvazione delle leggi di bilancio e di rendiconto finanziario. Legge di bilancio, per la norma statutaria, non puo' essere definita una qualsiasi legge che, avendo un vincolante contenuto finanziario, comunque influisca in modo diretto e concreto sul bilancio; ma solo quella a carattere formale, che, non apportando modificazioni sostanziali nell'ordine legislativo e percio' non stabilendo nuovi diritti e impegni della Regione, autorizza il Governo regionale a riscuotere le entrate e a pagare le spese secondo il programma rappresentato dal bilancio preventivo, in relazione a rapporti giuridici gia' contemplati dalle leggi preesistenti. Questa legge rientra tra gli atti coi quali il Consiglio regionale esercita il suo potere di controllo sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo regionale. Cfr.: 57/1957 E.
Massima n. 741
La legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 marzo 1958, n. 4, con la quale sono state concesse alla Regione la facolta' di sottoscrivere obbligazioni per 600 milioni di lire della Societa' per azioni finanziaria industrie regionali nel corso di tre esercizi e quella di contrarre un mutuo di pari ammontare, non e' una legge di bilancio e percio' essa non era soggetta al procedimento di approvazione previsto dal secondo comma dell'art. 73 dello Statuto regionale (votazione separata della provincia di Bolzano). Conseguentemente e' infondata la questione della sua legittimita' costituzionale in relazione al suddetto art. 73, secondo comma, dello Statuto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge il ricorso di cui in epigrafe, proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano avverso la legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 marzo 1958, n. 4, relativa alla "sottoscrizione di obbligazioni della Finanziaria Industrie Regionali Società per azioni - Trento".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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