Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1959
Corte cost., sent. 19 dicembre 1959, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1959
- Data di deposito
- 19 dicembre 1959
- Data di decisione
- 16 dicembre 1959
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Gabrieli Pantaleo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:65
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1497 del 26 giugno 1939
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 9 aprile 1956
- decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 giugno 1958
Parametri
- art. 20, statuto regione Sicilia
- legge n. 1497 del 29 giugno 1939
- art. 14, lett.n, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 908
Vedi: Sent. 9/57 E, 11/1957, 13/1957, 14/1957, 19/1957, 52/1957, 1/1958, 45/1958, 12/1959.
Massima n. 909
Vedi: Sent. 6/1957 B.
Massima n. 910
Le Commissioni provinciali competenti a emanare provvedimenti in materia di tutela del paesaggio, a norma della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sono organi dello Stato. I vari Ministri, che concorrono all'emanazione dei decreti che approvano gli elenchi compilati delle suddette commissioni, agiscono in veste di organi dello Stato.
Massima n. 911
Non essendo state ancora emanate le norme di attuazione delle disposizioni dello Statuto siciliano relative alla competenza della Regione in materia di "tutela del paesaggio", deve riconoscersi al Ministro della pubblica istruzione, in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la facolta' di emanare provvedimenti nella suddetta materia anche nel territorio della Regione siciliana.
Massima n. 912
Nel giudizio su conflitti di attribuzione non possono prendersi in esame motivi di impugnazione tardivamente dedotti con memoria illustrativa.
Massima n. 913
In virtu' dell'art. 1 del D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510, le attribuzioni del commissariato per il turismo, nel territorio della Sicilia, sono passate all'amministrazione regionale, che le esercita a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14 lett. n, dello Statuto siciliano. Dev'essere pertanto annullato il decreto 20 giugno 1958 del Ministro della pubblica istruzione, contenente dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera della Sicilia emanato con la partecipazione del Commissariato per il turismo e non con la partecipazione dell'organo regionale preposto al turismo. - S. n. 82/1958.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana indicato in epigrafe:
dichiara l'incompetenza del Ministro per la pubblica istruzione ad emanare, nel territorio della Regione siciliana, provvedimenti riguardanti la "protezione delle bellezze naturali" senza la partecipazione dell'organo della Regione siciliana, preposto al turismo;
annulla di conseguenza il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 20 giugno 1958 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1958, n. 212) impugnato dalla Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1959
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTA
GLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA.
Testo integrale
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