Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1959

Corte cost., sent. 19 dicembre 1959, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1959
Data di deposito
19 dicembre 1959
Data di decisione
16 dicembre 1959
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:65

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1497 del 26 giugno 1939
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 9 aprile 1956
  • decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 giugno 1958

Parametri

  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • legge n. 1497 del 29 giugno 1939
  • art. 14, lett.n, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 908

Vedi: Sent. 9/57 E, 11/1957, 13/1957, 14/1957, 19/1957, 52/1957, 1/1958, 45/1958, 12/1959.

Massima n. 909

Vedi: Sent. 6/1957 B.

Massima n. 910

Le Commissioni provinciali competenti a emanare provvedimenti in materia di tutela del paesaggio, a norma della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sono organi dello Stato. I vari Ministri, che concorrono all'emanazione dei decreti che approvano gli elenchi compilati delle suddette commissioni, agiscono in veste di organi dello Stato.

Massima n. 911

Non essendo state ancora emanate le norme di attuazione delle disposizioni dello Statuto siciliano relative alla competenza della Regione in materia di "tutela del paesaggio", deve riconoscersi al Ministro della pubblica istruzione, in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la facolta' di emanare provvedimenti nella suddetta materia anche nel territorio della Regione siciliana.

Massima n. 912

Nel giudizio su conflitti di attribuzione non possono prendersi in esame motivi di impugnazione tardivamente dedotti con memoria illustrativa.

Massima n. 913

In virtu' dell'art. 1 del D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510, le attribuzioni del commissariato per il turismo, nel territorio della Sicilia, sono passate all'amministrazione regionale, che le esercita a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14 lett. n, dello Statuto siciliano. Dev'essere pertanto annullato il decreto 20 giugno 1958 del Ministro della pubblica istruzione, contenente dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera della Sicilia emanato con la partecipazione del Commissariato per il turismo e non con la partecipazione dell'organo regionale preposto al turismo. - S. n. 82/1958.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

in parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana indicato in epigrafe:

dichiara l'incompetenza del Ministro per la pubblica istruzione ad emanare, nel territorio della Regione siciliana, provvedimenti riguardanti la "protezione delle bellezze naturali" senza la partecipazione dell'organo della Regione siciliana, preposto al turismo;

annulla di conseguenza il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 20 giugno 1958 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1958, n. 212) impugnato dalla Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1959

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTA

GLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA.

Testo integrale

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