Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1959
Corte cost., sent. 19 dicembre 1959, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1959
- Data di deposito
- 19 dicembre 1959
- Data di decisione
- 15 novembre 1959
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:64
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 30 del 21 aprile 1953
Parametri
- art. 14, lett.d, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.f, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.g, statuto regione Sicilia
- art. 3, lett.f, decreto del Presidente della Repubblica n. 878 del 30 luglio 1950
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 906
La competenza legislativa e amministrativa della Regione Sicilia in materia di industria, urbanistica e lavori pubblici e la competenza legislativa e amministrativa dello Stato per le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale - fra cui rientrano le opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi - traggono entrambe il loro titolo da norme costituzionali (artt. 14, lett. d, f, g, e 20 dello Statuto siciliano; 3 lett. f delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878). Tali competenze, pur avendo ad oggetto la stessa materia, possono coesistere, perche' si fondano su presupposti diversi. Pertanto, la legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30, contenente "Provvedimenti per il potenziamento della viabilita', dell'edilizia popolare e dell'economia della Sicilia", non puo' avere effetti sostitutivi o abrogativi rispetto alle leggi emanate dallo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche dipendenti da gravi calamita' naturali nel territorio della Regione.
Massima n. 907
Il R.D. 26 giugno 1910, che approvo' e dichiaro' di pubblica utilita', dopo il terremoto del 1908, il nuovo piano regolatore della citta' di Messina, e le successive leggi 4 aprile 1935 n. 454, 24 novembre 1941 n. 1363 ed 11 dicembre 1952 n. 2467, con le quali e' stato di volta in volta disposta o autorizzata la proroga dell'originario termine di venticinque anni per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, non si riferiscono alla zona industriale della citta': i provvedimenti relativi al piano per la zona industriale sono contenuti nel R.D. 4 gennaio 1914 n. 145 nei DD.LL.LL. 29 luglio 1915 n. 1295, 3 settembre 1916 n. 1322, 26 gennaio 1919 n. 81, ed infine nel R.D. 11 gennaio 1925 n. 26 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), con il quale fu autorizzata la proroga dei termini per l'attuazione del piano fino all'anno 1934. I decreto interministeriale 21 marzo 1958 n. 542, col quale e' stato prorogato fino al 15 aprile 1961 il termine per l'attuazione del piano regolatore della zona industriale di Messina, e' stato erroneamente emesso in base alla legge 11 dicembre 1952 n. 2467, che non si riferisce alla zona industriale della citta'. Tale decreto, non essendo state autorizzate altre proroghe del termine per l'attuazione del piano relativo alla zona industriale, scaduto nel 1934, non puo' considerarsi esercizio della competenza attribuita allo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche dipendenti da gravi calamita' naturali e da' luogo a invasione della competenza attribuita alla Regione Sicilia, in materia di zone industriali, dagli artt. 14, lett. a, d, f, g, e 20 dello Statuto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto d'attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sollevato con ricorso della Regione 26 settembre 1958:
dichiara che non spetta allo Stato la competenza a prorogare i termini per l'attuazione del piano regolatore della zona industriale di Messina;
annulla, in conseguenza, il decreto interministeriale 21 marzo 1958, n. 542.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
Testo integrale
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