Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1959

Corte cost., sent. 18 maggio 1959, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1959
Data di deposito
18 maggio 1959
Data di decisione
12 maggio 1959
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 327 del 5 febbraio 1934

Parametri

Massime

Massima n. 824

La Costituzione, nell'art. 41, afferma in via generale il principio della liberta' dell'iniziativa economica privata, ma prevede anche, espressamente, l'intervento in materia del legislatore ordinario, affinche' siano realizzate nel miglior modo le finalita' indicate nello stesso articolo. Tali finalita' vanno considerate insieme, coordinate tra loro, in modo tale che la liberta' della iniziativa economica privata, dichiarata nel primo comma dell'art. 41, si svolga in armonia con le altre fondamentali esigenze espresse nei commi secondo e terzo dello stesso articolo. - S. nn. 29/1957, 33/1957, 50/1957, 103/1957, 129/1957, 47/1958, 52/1958, 78/1958.

Massima n. 825

L'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, disponendo che il titolare della licenza all'esercizio del commercio ambulante puo' esercitare la sua attivita' solo nell'ambito della provincia di origine e di cinque provincie confinanti, si ispira a evidenti necessita' di disciplina economica e sociale, e tende a garantire che lo svolgimento del commercio ambulante si ripartisca in modo equilibrato fra le varie zone del territorio nazionale. La limitazione posta dal citato articolo della legge trova inoltre il suo correttivo nella facolta' attribuita al venditore ambulante nell'art. 11, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio del commercio anche in altre province non indicate nella licenza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 21 gennaio 1958 del Pretore di Grosseto, sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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