Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1959
Corte cost., sent. 18 maggio 1959, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1959
- Data di deposito
- 18 maggio 1959
- Data di decisione
- 12 maggio 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 327 del 5 febbraio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 824
La Costituzione, nell'art. 41, afferma in via generale il principio della liberta' dell'iniziativa economica privata, ma prevede anche, espressamente, l'intervento in materia del legislatore ordinario, affinche' siano realizzate nel miglior modo le finalita' indicate nello stesso articolo. Tali finalita' vanno considerate insieme, coordinate tra loro, in modo tale che la liberta' della iniziativa economica privata, dichiarata nel primo comma dell'art. 41, si svolga in armonia con le altre fondamentali esigenze espresse nei commi secondo e terzo dello stesso articolo. - S. nn. 29/1957, 33/1957, 50/1957, 103/1957, 129/1957, 47/1958, 52/1958, 78/1958.
Massima n. 825
L'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, disponendo che il titolare della licenza all'esercizio del commercio ambulante puo' esercitare la sua attivita' solo nell'ambito della provincia di origine e di cinque provincie confinanti, si ispira a evidenti necessita' di disciplina economica e sociale, e tende a garantire che lo svolgimento del commercio ambulante si ripartisca in modo equilibrato fra le varie zone del territorio nazionale. La limitazione posta dal citato articolo della legge trova inoltre il suo correttivo nella facolta' attribuita al venditore ambulante nell'art. 11, di richiedere l'autorizzazione all'esercizio del commercio anche in altre province non indicate nella licenza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 21 gennaio 1958 del Pretore di Grosseto, sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze