Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1959

Corte cost., sent. 9 marzo 1959, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1959
Data di deposito
9 marzo 1959
Data di decisione
3 marzo 1959
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:12

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1444 del 27 novembre 1957

Parametri

  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 767

Le casse scolastiche sono create dallo Stato, prescindendo da iniziative private, per finalita' di interesse generale, quali lo sviluppo e il miglioramento della pubblica istruzione e l'assistenza agli alunni bisognosi; sono amministrate da un organo collegiale presieduto da un funzionario dello Stato e composto di membri da lui scelti; e sono inoltre soggette a controlli sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato. L'erezione delle stesse in enti morali avviene mediante un procedimento che si svolge esclusivamente col concorso degli organi dello Stato. Le casse scolastiche devono essere qualificate persone giuridiche di diritto pubblico.

Massima n. 768

In base all'art. 43 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, e in relazione al principio che la Regione, per quanto di estesa autonomia, resta inquadrata nell'unita' nazionale e subordinata allo Stato, la sostituzione di uffici statali da parte di uffici della Regione medesima, non e' ammissibile se non a seguito di specifiche norme di attuazione. Alla stregua di tali principi, ai sensi delle disposizioni emanate dallo Stato col R.D. 30 aprile 1924, n. 965, applicabile in Sicilia in difetto di norme legislative regionali nella stessa materia, il procedimento col quale e' conferita la personalita' giuridica alla cassa scolastica inerente ad un istituto statale di istruzione secondaria avente sede nel territorio della Regione siciliana, e' legittimamente emesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per la pubblica istruzione. Cfr.: 6/57 B, 9/57 E, 11/57 E, 19/57 C, 1/58 B, 45/58 D.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso del 27 maggio 1958, notificato in pari data ed iscritto al numero 12 del Registro ricorsi del 1958, proposto dalla Regione siciliana per conflitto di attribuzione circa il decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1957, n. 1444 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 29 marzo 1958) con il quale fu eretta in ente morale la Cassa scolastica della scuola media statale in via Protonotaro n. 4 in Palermo:

dichiara la competenza dello Stato ad emanare il decreto impugnato e, per conseguenza, respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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