Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1959

Corte cost., ord. 12 dicembre 1959, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/1959
Data di deposito
12 dicembre 1959
Data di decisione
10 dicembre 1959
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 5, legge n. 748 del 9 agosto 1954

Massime

Massima n. 902

La Corte costituzionale, quando crede opportuno acquisire elementi relativi all'applicazione di una norma di legge da parte della pubblica amministrazione, puo' richiedere i relativi atti ai componenti organi della stessa. (Fattispecie: Giudizio di legittimita' costituzionale della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748, secondo la quale "alla copertura delle segreterie vacanti dei comuni di classe IV della provincia di Bolzano si prevede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569". Con precedente ordinanza, n. 75 del 26 novembre 1958, volendo acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli organi amministrativi alla disposizione del citato decreto legislativo, concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per il reclutamento dei segretari comunali, la Corte aveva disposto il deposito degli atti relativi all'espletamento del detto corso e alle conseguenti nomine. Essendo stati depositati dalla Presidenza del Consiglio soltanto il bando di concorso, i verbali della Commissione di esame, la graduatoria di merito e il decreto di nomina dei concorrenti, la Corte ha disposto che siano depositati anche atti concernenti l'ammissione dei candidati al corso predetto). Cfr.: Ord. n. 75/1958.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospeso ogni giudizio sul merito della controversia;

invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere a questa Corte entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza i seguenti atti:

1) atto di nomina della commissione da parte del Prefetto di Bolzano ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569;

2) i documenti presentati da ciascuno degli aspiranti al corso; e nel caso in cui non fossero più rintracciabili tali atti relativi a tutti gli aspiranti, i documenti relativi a quegli aspiranti che hanno conseguito la nomina; nonché i verbali delle operazioni della Commissione predetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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