Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/1959
Corte cost., ord. 9 marzo 1959, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/1959
- Data di deposito
- 9 marzo 1959
- Data di decisione
- 18 febbraio 1959
- Esito
- Correzione di errore materiale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaspare Ambrosini
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 395, n.4, codice di procedura civile
Parametri
- art. 21, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 776
Non sussiste il presupposto per procedere alla correzione degli errori materiali della sentenza, qualora nella stessa non siano riscontrabili, omissioni od espressioni non corrispondenti a quello che la Corte effettivamente volle decidere.
Massima n. 777
Ai fini della procedura di correzione degli errori materiali delle sentenze la Corte non puo' prendere in esame dati di fatto addetti a sostegno del relativo ricorso ma non menzionati, a suo tempo, nell'ordinanza di rinvio o nelle deduzioni delle parti, e costituenti pertanto elementi nuovi di giudizio.
Massima n. 778
Anche se fosse ammissibile la revocazione per le sentenze della Corte costituzionale, non ricorre l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 C.P.C. in relazione all'art. 46 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, quando la revocazione sia invocata in base a dati di fatto introdotti in giudizio per la prima volta con la relativa domanda, perche' in tal caso la sentenza non puo' dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. Del pari non ricorre la suddetta ipotesi di revocazione quando l'errore invocato non sia evidente ed immediatamente accertabile, ma occorrano al riguardo nuovi e complessi calcoli. Nei casi suddetti la domanda di revocazione e' manifestatamente infondata. (Nella specie l'Ente per la colonizzazione della maremma Tosco-laziale aveva chiesto alla Corte costituzionale la revocazione della sentenza n. 70 del 25 novembre 1958, con cui erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i decreti di esproprio del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952 n. 2825 e del 27 dicembre 1952 n. 3995, assumendo che gli stessi erano viziati solo parzialmente da illegittimita' costituzionale perche' il soggetto espropriato non era esente da espropriazione per la quota di reddito dominicale complessivo eccedente L. 20.000, essendo al 15 novembre 1949 il reddito dominicale medio per ettaro inferiore a L. 100, dato quest'ultimo introdotto per la prima volta in giudizio con la domanda di revocazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
1) rigetta la domanda dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di correzione della sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 1958, n. 70, per errore materiale proposta col ricorso del 31 dicembre 1958;
2) dichiara manifestamente infondata ogni altra questione proposta dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale col ricorso stesso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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