Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1958

Corte cost., sent. 30 dicembre 1958, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/1958
Data di deposito
30 dicembre 1958
Data di decisione
17 dicembre 1958
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Tomaso Perassi
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:80

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 29 gennaio 1954
  • decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 settembre 1957

Parametri

  • art. 4, n.15, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 712

Le cooperative edilizie a contributo erariale si caratterizzano come strumenti di politica economica dello Stato diretti a favorire l'incremento delle costruzioni nel campo dell'edilizia economica e popolare. La concessione, da parte dello Stato, di un contributo nelle condizioni stabilite dalla legge imprime a tali cooperative una qualifica giuridica speciale che le distingue dalle altre cooperative anche edilizie. Le cooperative edilizie a contributo erariale non rientrano tra quelle disciplinate dalla legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 gennaio 1954 n. 7, e non si riferisce pertanto ad esse la vigilanza attribuita alla Regione dall'art. 4 n. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Pertanto per le cooperative edilizie a contributo erariale esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige spetta allo Stato la competenza di emettere il provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nominare un Commissario governativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sollevato dal Presidente della Giunta regionale con ricorso in data 21 aprile 1958 in relazione al decreto in data 2 settembre 1957, n. 11314/16, col quale il Ministro per i lavori pubblici ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" di Bressanone e la nomina di un commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa stessa:

dichiara che per le cooperative edilizie a contributo erariale esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige spetta allo Stato la competenza di emettere il provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione di dette cooperative e di nominare un commissario governativo;

respinge la domanda di annullamento del suindicato decreto 2 settembre 1957, n. 11314/16, del Ministro per i lavori pubblici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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