Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1958
Corte cost., sent. 30 dicembre 1958, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1958
- Data di deposito
- 30 dicembre 1958
- Data di decisione
- 17 dicembre 1958
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:80
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 29 gennaio 1954
- decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 settembre 1957
Parametri
- art. 4, n.15, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 712
Le cooperative edilizie a contributo erariale si caratterizzano come strumenti di politica economica dello Stato diretti a favorire l'incremento delle costruzioni nel campo dell'edilizia economica e popolare. La concessione, da parte dello Stato, di un contributo nelle condizioni stabilite dalla legge imprime a tali cooperative una qualifica giuridica speciale che le distingue dalle altre cooperative anche edilizie. Le cooperative edilizie a contributo erariale non rientrano tra quelle disciplinate dalla legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 gennaio 1954 n. 7, e non si riferisce pertanto ad esse la vigilanza attribuita alla Regione dall'art. 4 n. 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Pertanto per le cooperative edilizie a contributo erariale esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige spetta allo Stato la competenza di emettere il provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nominare un Commissario governativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato sollevato dal Presidente della Giunta regionale con ricorso in data 21 aprile 1958 in relazione al decreto in data 2 settembre 1957, n. 11314/16, col quale il Ministro per i lavori pubblici ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" di Bressanone e la nomina di un commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa stessa:
dichiara che per le cooperative edilizie a contributo erariale esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige spetta allo Stato la competenza di emettere il provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione di dette cooperative e di nominare un commissario governativo;
respinge la domanda di annullamento del suindicato decreto 2 settembre 1957, n. 11314/16, del Ministro per i lavori pubblici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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