Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1958

Corte cost., sent. 27 gennaio 1958, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/1958
Data di deposito
27 gennaio 1958
Data di decisione
27 gennaio 1958
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:8

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1929
  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 29 maggio 1957
  • art. 8, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 14 febbraio 1957

Parametri

  • statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, lett.i, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, lett.e, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 11, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 11, comma 3, statuto regione Valle d'Aosta

Massime

Massima n. 554

Con la concessione preveduta dalla legge sulle miniere (R.D. 29 luglio 1929, n. 1443) lo Stato attribuisce al concessionario il potere di coltivazione del giacimento e lo autorizza ad esercitare nella miniera la relativa impresa economica. Invece, nel sistema dell'art. 11 dello Statuto valdostano, la Regione non assume di fronte allo Stato la veste di imprenditore minerario e la concessione novantanovennale di cui al citato articolo deve essere considerata come attribuzione di un complesso di poteri che la Regione deve esercitare, in luogo degli organi statali, per fini di decentramento. Tali poteri derivano alla Regione dalla concessione e non gia' da un trasferimento patrimoniale; giacche' nel territorio della Valle d'Aosta le miniere restano di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato al quale spetta stabilire entro quali limiti detti poteri saranno esercitati. Dalla particolare natura della concessione delle miniere della Valle d'Aosta consegue che non puo' farsi distinzione tra la fase di ricerca e la fase di coltivazione per negare alla Regione i poteri nella fase delle ricerche delle miniere. I poteri delegati alla Regione si riferiscono tanto alle miniere gia' scoperte quanto alle miniere future, da scoprirsi nel periodo novantanovennale, e comprendono anche la disciplina dei permessi di ricerca mineraria.

Massima n. 555

La norma contenuta nell'art. 2 lett. i dello Statuto valdostano indipendentemente da ogni presupposto di carattere patrimoniale riconosce alla Regione un'ampia potesta' legislativa in materia di acque minerali e termali, tale da comprendere non solo l'attivita' amministrativa inerente alla subconcessione delle acque, ma anche l'attivita' di ricerca.

Massima n. 556

La espressione "utilizzazione delle miniere" contenuta nell'art. 3 lett. e in relazione all'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione valdostana concerne la fase di coltivazione della miniera che va dall'atto di subconcessione alla cessazione per qualsiasi causa della subconcessione stessa. La parola "miniere" del citato art. 3 deve intendersi non nel senso proprio della legge mineraria dello Stato di giacimenti gia' scoperti e dichiarati coltivabili, ma nel senso piu' ampio, e meno tecnico, di giacimenti minerari scoperti e da scoprire.

Massima n. 557

La disposizione dell'art. 1 della legge approvata il 14 febbraio 1957 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta che enuncia il principio secondo cui la Regione esercita sulle miniere le attribuzioni gia' di spettanza dello Stato e le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, nn. 1, 3, 4 e 6 dell'art. 9, primo comma della stessa legge, che disciplinano, in particolare, i permessi di ricerca mineraria, non contrastano con gli artt. 11, 2 lett. i e 3 lett. e in relazione all'art. 4 dello Statuto speciale della Regione, e pertanto sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate al riguardo.

Massima n. 558

La disposizione contenuta nell'art. 8 della legge approvata il 14 febbraio 1957 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in base alla quale il Presidente della Giunta regionale provvede sulle richieste tendenti al ottenere, a beneficio della Regione, la declaratoria di decadenza dalle concessioni minerarie anteriori al 7 settembre 1945, non contrasta con l'art. 11 terzo comma dello Statuto speciale della Regione, perche' va interpretata nel senso che il Presidente della Regione provvede allo inoltro allo Stato delle relative richieste o domande e non attribuisce alla Regione il potere di emettere la declaratoria stessa che e' di spettanza degli organi dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge il ricorso di Cui in epigrafe, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione della Valle d'Aosta, riapprovata con deliberazione del 29 maggio 1957, recante norme procedurali per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consuta, il 27 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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