Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1958

Corte cost., sent. 30 dicembre 1958, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1958
Data di deposito
30 dicembre 1958
Data di decisione
16 dicembre 1958
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:77

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 567 del 30 giugno 1947
  • art. 2, regio decreto legge n. 91 del 18 marzo 1944
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 50 del 1° febbraio 1945
  • ordinanza dell'assessore regione siciliana n. 2481 del 15 febbraio 1958
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 416 del 28 dicembre 1944
  • ordinanza dell'assessore regione siciliana del 10 luglio 1958

Parametri

  • art. 43, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 704

Nei giudizi su conflitti di attribuzione non possono avere rilievo istituti, come quelli dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. E' percio' irrilevante, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso, il fatto che il provvedimento impugnato sia di contenuto identico ad altri precedenti provvedimenti non impugnati.

Massima n. 705

La competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti del personale statale, e quindi degli insegnanti elementari, nonche' la competenza per disporre l'assegnazione provvisoria degli stessi, a norma dell'art. 2 del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 9, modificato con D.L.L. 1 febbraio 1945, n. 50, e' tuttora riservata all'Amministrazione statale. Tale competenza non passo' all'Alto Commissariato per la Sicilia, ne' dopo la soppressione di tale organo venne attribuita all'Amministrazione regionale con il D.P.R. 30 giugno 1947, n. 567. Il passaggio potra' avvenire con il procedimento stabilito nell'art. 43 dello Statuto speciale per la Sicilia o in altra guisa giuridicamente efficace. L'esercizio da parte della Regione siciliana di poteri inerenti all'Amministrazione del personale insegnante dell'ordine elementare, anche se sia stato univoco, pacifico e perdurante, non ha determinato il mutamento di status del personale statale a personale regionale. La Regione nell'esercizio di tali poteri, non ha operato iure proprio, ma quale organo decentrato dell'amministrazione statale, tenuto a sottostare alle direttive degli organi dello Stato. Cfr.: 1/1958 B.

Massima n. 706

L'impugnazione da parte dello Stato, mediante ricorso per conflitto di attribuzione, di atti compiuti da una Regione quale organo decentrato dell'Amministrazione statale, non puo' essere interpretata come manifestazione di volonta' diretta a far cessare l'attivita' regionale nella materia a cui gli atti impugnati si riferiscono, quando lo Stato, con il suo ricorso, abbia inteso soltanto provocare una definizione dei rapporti con la Regione, inerente alla detta materia. Una manifestazione di volonta' diretta a far cessare l'attivita' della Regione, se pur sussistesse, non potrebbe, comunque, avere efficacia retroattiva e gli atti compiuti dalla Regione, che avessero gia' spiegato i loro effetti, resterebbero validi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le due cause indicate in epigrafe;

respinge le eccezioni pregiudiziali proposte dalla Regione;

dichiara che le due ordinanze impugnate sono state emanate dall'Assessore regionale quale organo decentrato dell'Amministrazione statale;

respinge, in conseguenza, la domanda di annullamento delle ordinanze medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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