Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1958

Corte cost., sent. 24 novembre 1958, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/1958
Data di deposito
24 novembre 1958
Data di decisione
19 novembre 1958
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:61

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 15 del 7 maggio 1958
  • art. 364, decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 9 giugno 1954

Parametri

  • art. 14, lett.o, statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 15, statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 128, Costituzione
  • art. 16, statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 675

L'ordinamento degli Enti locali deve avere nel vigente ordine costituzionale carattere di generalita' e di uniformita'. A tali criteri deve anche ispirarsi la potesta' legislativa esclusiva spettante alla Regione siciliana in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli Enti locali. Pertanto, qualora un istituto inerente all'ordinamento degli Enti locali non trovi una specifica disciplina nelle leggi organiche della Regione siciliana, ma risulti che le leggi stesse non abbiano con cio' inteso sopprimerlo (come avviene per le borgate o frazioni), la disciplina della materia va cercata nelle preesistenti e sopravviventi leggi statali di carattere generale, senza che la Regione possa, per casi singoli, derogarvi.

Massima n. 676

Nell'ordinamento statale, le borgate sono configurate come semplici entita' naturali o di fatto, la cui esistenza non e' condizionata da atti costitutivi o ricognitivi ma solo dalla presenza di certi elementi di fatto, ed essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una localita' staccata dagli altri centri abitati del Comune, si' da costituire un autonomo centro, dotato di interessi particolari, e quindi di una propria individualita'. Da tale natura di entita' di mero fatto discende che le borgate o frazioni non possono essere costituite o venir meno per atto di autorita', ma naturalmente sorgono o si estinguono senza bisogno ne' possibilita' di intervento dei pubblici poteri.

Massima n. 677

Alla stregua dei principi del vigente ordinamento statale, tuttora applicabile nella Regione siciliana, in mancanza di leggi organiche regionali, non puo' in nessun caso ritenersi consentito alla stessa Regione di "istituire", sia pure nel senso di "riconoscere", una borgata mediante legge perche', essendo la legge, per definizione, un atto di natura costitutiva, i cui effetti non possono essere modificati se non in virtu' di un nuovo atto di eguale natura, istituire una borgata mediante legge significa, tra l'altro, condizionare ad una nuova legge l'eventuale venir meno della borgata stessa, che l'ordinamento vigente condiziona invece a fattori esclusivamente naturali. Deve invece soltanto riconoscersi alla Regione il potere di determinare, nelle forme indicate nell'art. 364 T.U. 9 giugno 1954 n. 9, la denominazione di una borgata. La legge regionale siciliana approvata il 21 marzo 1958 e promulgata il 7 maggio successivo col n. 15, recante "istituzione della borgata Roccella in localita' anonima del Comune di S. Cataldo in provincia di Caltanissetta" e', pertanto, costituzionalmente illegittima.

Massima n. 678

La diversita' delle garanzie offerte dall'ordinamento statale nei confronti degli atti amministrativi e di quelli legislativi rende rilevante il fatto che un determinato provvedimento venga adottato nell'una piuttosto che nell'altra forma.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958 e successivamente - in pendenza del presente giudizio (proposto con ricorso 27 marzo 1958) - promulgata il 7 maggio 1958 col n. 15 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 maggio 1958, n. 27, recante "istituzione della borgata Roccella in località omonima del Comune di S. Cataldo in Provincia di Caltanissetta", in riferimento all'art. 16 dello Statuto speciale per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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