Corte costituzionale

Sentenza n. 60/1958

Corte cost., sent. 24 novembre 1958, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/1958
Data di deposito
24 novembre 1958
Data di decisione
19 novembre 1958
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Gabrieli Pantaleo
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:60

Norme oggetto del giudizio

  • regio decreto legge del 15 maggio 1946
  • legge della Regione siciliana n. 10 del 9 aprile 1954

Parametri

  • art. 29, statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948
  • statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 14, lett.i, statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 36, statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 17, statuto regione Sicilia n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 667

Il termine di trenta giorni oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, crea non gia' un obbligo di promulgazione immediata, ma soltanto la facolta' per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza del ricorso per illegittimita' costituzionale. L'esercizio di tale facolta' non influisce, peraltro, sullo svolgimento del processo costituzionale e sulla relativa decisione. Cfr.: sent. n. 9 dell'11 marzo 1958.

Massima n. 668

La legge regionale siciliana promulgata e pubblicata ai sensi dell'art. 29, secondo comma, dello Statuto puo' ritenersi formalmente perfetta come atto legislativo. L'esercizio della facolta' di promulgazione, ai sensi del citato art. 29, secondo comma, dello Statuto non impedisce che una dichiarazione di illegittimita' della Corte costituzionale ponga nel nulla la legge cosi' promulgata e travolga tutti gli effetti che essa, medio tempore, possa avere prodotto con eventuali conseguenti respondabilita'. Cfr.: 9/58 C

Massima n. 669

L'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, e' una nuova legge non soltanto con riferimento al termine, ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem. Consegue che dalla emanazione di ogni legge di proroga deriva un potere autonomo di impugnazione. Pertanto se una legge temporanea, pur essendo costituzionalmente illegittima, non fu, a suo tempo, impugnata per qualsiasi motivo, cio' non preclude il potere di impugnare le norme delle quali la successiva legge ha protratto nel tempo l'efficacia.

Massima n. 670

La proroga dell'esenzione da determinate imposte da' luogo ad una situazione giuridica produttiva di effetti nuovi modificativi del regolamento dei rapporti, nella sfera del diritto. Onde la censura d'incostituzionalita' delle disposizioni che stabiliscono la proroga si estende necessariamente anche al contenuto delle norme che disciplinano l'esenzione e senza le quali non si protrebbe usufruire di essa.

Massima n. 671

La Regione Sicilia puo' emanare, nell'esercizio della potesta' normativa in materia tributaria, leggi di esenzione da tributi erariali, sempre che le esenzioni concesse trovino riscontro in tipi di esenzioni o sgravi contemplati dalle leggi statali e rispondano ad un interesse regionale. Conforme: sentt. nn. 9, 58, 113 e 117 del 1957.

Massima n. 672

E' inconcepibile che, nell'ambito dello Stato sovrano, siano stati concessi alla Regione Sicilia poteri tanto piu' ampi da sfuggire ad una ben definibile delimitazione, quale puo' essere data unicamente dalla precisa identificazione della materia legislativa. Pertanto, la disposizione della lettera e) dell'art. 14 dello Statuto siciliano non puo' essere interpretata in senso finalistico, nel senso cioe' che la norma consentirebbe alla Regione l'esercizio della potesta' legislativa tutte le volte che essa fosse giustificata dall'intento di raggiungere i determinati scopi previsti dalla norma stessa (incremento della produzione agricola ed industriale ecc.). Conforme: sent. n. 124 del 31 ottobre 1957.

Massima n. 673

Nel sistema della legislazione statale le leggi tributarie hanno carattere di specificita'; devono, cioe', contenere la precisa determinazione dell'oggetto colpito dal tributo e del soggetto passivo del tributo medesimo. Lo stesso principio deve, e con maggior rigore, trovare applicazione per le esenzioni fiscali, le quali costituiscono una eccezione alla regola, che impone il dovere di corrispondere quel determinato tributo. A questo principio devono uniformarsi le leggi regionali siciliane in materia tributaria. Cfr.: 9/57 C

Massima n. 674

La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958, recante "proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione", concede agevolazione fiscali che, da una parte, non trovano riscontro in un tipo di agevolazione previsto da una legge statale, e, dall'altra, non ottemperano al principio accolto dalla legislazione statale della specificita' della esenzione quanto all'oggetto e quanto alle categorie che possono fruire delle agevolazioni tributarie. Pertanto la legge stessa e' costituzionalmente illegittima. Cfr.: 58/57 A, 60/58 E.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione siciliana;

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958 e successivamente - in pendenza del presente giudizio (ricorso proposto il 27 marzo 1958) - promulgata il 12 maggio 1958, n. 16, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 30 del 14 maggio successivo, recante "proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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