Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1958
Corte cost., sent. 27 gennaio 1958, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1958
- Data di deposito
- 27 gennaio 1958
- Data di decisione
- 24 gennaio 1958
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Cappi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 1322, codice civile
- art. 1372, codice civile
- decreto legislativo luogotenenziale n. 311 del 19 ottobre 1944
- legge della Regione siciliana n. 11 del 22 settembre 1947
- legge della Regione siciliana n. 44 del 1° agosto 1949
- legge della Regione siciliana n. 44 del 26 giugno 1950
- legge della Regione siciliana n. 43 del 12 agosto 1951
- legge della Regione siciliana n. 16 del 26 giugno 1956
Parametri
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.a, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 547
In via normale la disciplina dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto privato va riservata alla legislazione statale. Soltanto lo Stato puo', con sue leggi, derogare al principio fondamentale dell'autonomia contrattuale e della liberta' negoziale (artt. 1322 e 1372 cod. civ.). Anche se l'art. 5 della Costituzione, che proclama l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, si riferisce precipuamente all'unita' politica, non puo' negarsi che tale unita' postuli o renda opportuna una unicita' di regime giuridico. Cfr.: sent. n. 109 del 1957.
Massima n. 548
Alla regola della competenza del legislatore statale nelle materie di diritto privato sono eccezionalmente ammissibili talune deroghe, per quanto riguarda l'agricoltura e foreste, cui si riferisce la facolta' legislativa esclusiva attribuita alla Regione siciliana dalla lettera a) dell'art. 14 dello Statuto, allorche' ricorrano le seguenti condizioni: 1) eccezionalita' di situazioni locali; 2) scopo di soddisfacimento di interessi pubblici; 3) mancanza di contrasto con i criteri informatori della legislazione statale in materia, da adattare alle particolari situazioni ambientali. La potesta' legislativa regionale in materia agraria non riguarda solo il settore tecnico, ma anche il regolamento di rapporti privati, nei casi in cui possa avere influenza sulla situazione generale economica, sull'incremento della produzione agricola e sulla pace sociale nelle campagne, che rappresentano un interesse pubblico. Conforme: sent. n. 109 del 1957.
Massima n. 549
La Regione siciliana con la legge 22 settembre 1947, n. 11 prorogata dalle leggi 1 agosto 1949, n. 44; 26 giugno 1950, n. 44; 12 agosto 1951, n. 43 e 26 giugno 1956, n.16, ha legiferato nel settore del diritto privato per ovviare, nell'interesse dell'economia, a squilibri della ripartizione dei prodotti tra concedenti e mezzadri e per adattare la legge statale (D.L.L .19 ottobre 1944, n. 311) alle particolari situazioni ambientali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della citata legge regionale n. 11, che per la colonia parziaria o mezzadria impropria relativa a terreni a coltura arborea ed arbustiva stabilisce una maggiorazione della quota a favore del mezzadro in misura del 5 o del 10% da prelevarsi da quella del concedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nelle cause riunite di cui in epigrafe:
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Catania con le ordinanze del 18 dicembre 1956, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, prorogata con leggi successive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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