Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1958
Corte cost., sent. 24 novembre 1958, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1958
- Data di deposito
- 24 novembre 1958
- Data di decisione
- 18 novembre 1958
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Bracci
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:58
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Sardegna del 7 novembre 1956
- legge n. 141 del 7 marzo 1938
- legge della Regione autonoma Sardegna n. 32 del 27 giugno 1950
- legge n. 636 del 7 aprile 1938
Parametri
- art. 4, lett.b, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 4, lett.b, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 658
L'art. 4 lett. b dello Statuto sardo, che stabilisce la materia legislativa di competenza della Regione relativamente all'organizzazione (istituzione e ordinamento) di alcuni enti ed aziende di credito a carattere regionale, deve ritenersi fonte sufficiente ad attribuire alla Regione i relativi poteri legislativi e amministrativi. Tale competenza si riferisce soltanto al momento organizzativo degli enti e delle aziende di credito regionali e non comprende poteri di supremazia e di controllo sull'attivita' degli enti e delle aziende, qualunque sia il loro carattere, che spettano invece allo Stato.
Massima n. 659
La funzione creditizia e' di interesse pubblico, essenzialmente perche' la circolazione creditizia influisce direttamente sulla stabilita' del potere di acquisto della moneta. Ma essendo il mercato monetario nazionale e non regionale, i poteri decisivi di supremazia e di controllo sull'attivita' degli enti e delle aziende di credito, anche se di carattere regionale, non possono spettare alla Regione, ma solo allo Stato.
Massima n. 660
La disposizione dell'articolo primo della legge regionale sarda 7 novembre 1956, che definisce quali enti ed aziende di credito di carattere regionale gli enti e le aziende che abbiano nel territorio della Regione "la loro sede centrale ovvero ivi svolgono la loro attivita' prevalente", e' costituzionalmente illegittima perche' non rispetta il limite che il carattere territoriale della Regione impone all'efficacia delle sue leggi (art. 4, lett. b, Statuto sardo).
Massima n. 661
Le disposizioni della legge regionale sarda 7 novembre 1956 che attribuiscono l'istituzione, l'ordinamento, la fusione e l'incorporazione degli enti e delle aziende di credito, alla competenza della Giunta regionale , sentito il comitato tecnico consultivo (istituito con legge regionale 27 giugno 1950 n. 32); nonche' le disposizioni che attribuiscono i poteri di supremazione e di controllo all'Amministrazione regionale, sono in contrasto con le leggi dello Stato 7 marzo 1938 n. 141 e 7 aprile 1938 n. 636 e successive modificazioni (cosiddetta "legge bancaria") che, disciplinando unitariamente sul piano nazionale il mercato monetario e la funzione creditizia, pongono un limite alla competenza regionale di cui all'art. 4 lett. b dello Statuto. E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge approvata dal Consiglio della Regione sarda il 7 novembre 1956 recante disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna il 7 novembre 1956 e riapprovata il 6 marzo 1958, recante "disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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