Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1958
Corte cost., sent. 14 luglio 1958, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1958
- Data di deposito
- 14 luglio 1958
- Data di decisione
- 8 luglio 1958
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- PERASSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:50
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1150 del 17 agosto 1952
- regio decreto n. 2015 del 22 novembre 1937
- legge della Regione autonoma Sardegna del 18 maggio 1957
Parametri
- art. 3, lett.f, statuto regione Sardegna
- art. 4, lett.b, statuto regione Sardegna
- art. 5, lett.b, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 3, lett.f, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 4, lett.b, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 638
La materia "dell'edilizia ed urbanistica", nella quale la Regione sarda ha competenza legislativa, a norma dell'art. 3 lett. f dello Statuto, riguarda, secondo il significato che a queste disposizioni viene attribuito anche nella legislazione statale (cfr. R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2015 e legge 17 agosto 1952, n. 1150), la disciplina della costruzione e manutenzione degli edifici, per fini di tutela dell'incolumita', dell'igiene e della sanita' pubblica, della viabilita' e del decoro cittadino, e piu' in generale quella dell'assetto, dell'incremento e dello sviluppo edilizio dei centri abitati. Essa non comprende l'edilizia popolare, la quale va intesa come quel complesso di provvidenze che, sotto varia forma, perseguono il fine di agevolare la soddisfazione del bisogno fondamentale dell'uomo relativo all'abitazione.
Massima n. 639
Gli istituti o aziende di credito contemplati dalla norma dell'art. 4 lett. b dello Statuto speciale per la Sardegna sono istituti o aziende a carattere specifico con attivita' specializzata e per le categorie di persone nel cui interesse operano e per i fini particolari che perseguono. Consegue che anche le "altre aziende di credito di carattere regionale", che la Regione, in base al citato art. 4 lett. b, ha il potere di istituire e di ordinare con legge, devono essere in egual modo caratterizzate nel senso che la loro regionalita' va ricercata, oltre che nel limite territoriale nel fine loro assegnato, che intanto puo' qualificarsi regionale in quanto il suo perseguimento sia istituzionalmente affidato alla Regione.
Massima n. 640
La legge regionale sarda 18 maggio 1957, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio", (I.R.I.E.) non ha fondamento costituzionale ne' nell'art. 3 lett. f, ne' nell'art. 4 lett. b dello Statuto: il primo riguarda la competenza legislativa della Regione in materia di "edilizia ed urbanistica", nella quale non rientra l'edilizia popolare; il secondo riguarda la competenza legislativa della stessa Regione in materia di aziende di credito a carattere regionale, delle quali non fa parte l'I.R.I.E. che, col fine di agevolare l'edilizia popolare, non persegue un fine istituzionalmente affidato alla Regione. La stessa legge, innovando sostanzialmente rispetto alla legislazione statale in materia di edilizia popolare, non puo' ritenersi giustificata dall'art. 5 lett. b dello Statuto, che, in materia di previdenza e assistenza sociale attribuisce alla Regione competenza legislativa soltanto per l'integrazione e l'attuazione della legislazione statale. Pertanto la detta legge regionale sarda 18 maggio 1957 e' costituzionalmente illegittima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in accoglimento del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione sarda 18 maggio 1957, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.)", in riferimento agli artt. 3, lett, f, e 4, lett. b, dello Statuto per la Regione sarda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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