Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1958

Corte cost., sent. 27 giugno 1958, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1958
Data di deposito
27 giugno 1958
Data di decisione
25 giugno 1958
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:43

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 539 del 16 aprile 1948
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1117 del 17 dicembre 1953

Parametri

  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett.a, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 619

In materia di trasporti pubblici il potere degli organi regionali di determinare le tariffe, nell'ambito della Regione puo' coesistere con la potesta' riservata al Ministero dei trasporti di coordinare tutte le tariffe mediante la emanazione di direttive generali. Le attribuzioni spettanti allo Stato, in materia di trasporti in concessione, sono state trasferite alla Regione siciliana con il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1117. Tra queste attribuzioni e' compresa tanto la potesta' di fissare le tariffe all'atto della concessione, quanto quella di modificarle nel corso dell'esercizio. Al Ministero dei trasporti, in base all'articolo unico del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, e' rimasto attribuito il solo potere di coordinamento delle tariffe dei servizi pubblici locali. Sono pertanto illegittimi i provvedimenti del Ministero dei trasporti nn. 7679 e 7922 del 10 luglio 1957, nn. 9359 e 9539 del 20 agosto 1957, n. 9985 del 6 settembre 1957 e n. 10554 del 23 settembre 1957 coi quali sono stati determinati aumenti di tariffe dei trasporti in concessione nella Regione siciliana.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sul conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sollevato dal Presidente della Regione con i ricorsi notificati in data 10 - 11 ottobre 1957, 18 ottobre 1957 e 19 novembre 1957:

dichiara che la competenza a determinare le tariffe nei trasporti in concessione regionali in Sicilia, nonché ad autorizzare mutamenti successivi di esse, spetta alla Regione siciliana, salvo il potere di coordinamento generale dei prezzi attribuito agli organi dello Stato;

annulla in conseguenza i provvedimenti in data 10 luglio 1957, n. 7679/7922, 20 agosto 1957, nn. 9359 e 9539, 6 settembre 1957, n. 9985 e 23 settembre 1957, n. 10554 del Ministero dei trasporti, impugnati con i suindicati ricorsi della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1958.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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