Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1958
Corte cost., sent. 19 giugno 1958, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1958
- Data di deposito
- 19 giugno 1958
- Data di decisione
- 12 giugno 1958
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:38
Parametri
- art. 48, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 607
La sentenza della Corte che decide sulle questioni di competenza vale non solo per la provincia, il cui atto e' stato impugnato dallo Stato, ma anche per la Regione e per l'altra Provincia, in quanto identiche siano le norme dello Statuto che determinano la competenza dell'una e dell'altra Provincia. Il carattere d'autonomia delle province di Trento e di Bolzano in rapporto all'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige ha come conseguenza che la Regione ha veste di contraddittore necessario nei giudizi per regolamento di competenza promossi dallo Stato in relazione ad un atto amministrativo di una delle due province che si pretende eccedere la competenza delle stesse. Cfr.: 17/56.
Massima n. 608
La nomina di un commissario straordinario all'azienda elettrica consorziale di Bolzano e di Merano deliberata dalla Giunta provinciale di Bolzano il 10 settembre 1957, costituisce esercizio di un controllo sostitutivo che non eccede il controllo sugli atti dell'azienda, perche' rientra tra i poteri di vigilanza e di tutela sugli enti locali, che spettano alla Giunta a norma dell'art. 48, n. 5 dello Statuto Trentino-Alto Adige. Pertanto con la detta nomina la Giunta provinciale ha posto in essere un atto di competenza propria e non dello Stato. (Specie in cui la Commissione amministratrice dell'azienda si era dimessa e l'assemblea consorziale, pur avendo preso atto delle dimissioni, non aveva proceduto alla sostituzione dei membri dimissionari entro il termine prescritto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Bolzano sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso di Cui in epigrafe:
dichiara la competenza della Giunta provinciale di Bolzano ad adottare la deliberazione 10 settembre 1957 concernente l'atto di nomina del Commissario straordinario dell'Azienda elettrica delle città di Bolzano e di Merano e conseguentemente respinge il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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