Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1958
Corte cost., sent. 2 maggio 1958, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1958
- Data di deposito
- 2 maggio 1958
- Data di decisione
- 22 aprile 1958
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 luglio 1957
Parametri
- art. 27, statuto regione Sicilia
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 29, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 601
I modi ed i termini della proposizione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale relativamente alla Regione Sicilia (legittimazione del Commissario dello Stato, termini piu' brevi, termine di emanazione della decisione), nonostante l'affermata competenza esclusiva della Corte Costituzionale (che ha sostituito l'Alta Corte per la Regione siciliana), continuano ad essere regolati dalle norme dello Statuto speciale, essendo tale applicazione richiesta e giustificata dalle particolari forme e condizioni di autonomia riconosciute a detta regione. Conformi: sentt. 38, 44, 51, 52, 58, 111, 112, 113, 116, 117 e 123 del 1957.
Massima n. 602
La potesta' di emanare norme materiali per disciplinare determinati rapporti giuridici, come quelli relativi al compimento di opere pubbliche, non comprende il potere di regolare preventivamente, mediante norme strumentali, le forme e modi del giudizio sulle controversie concernenti quei rapporti, cosi' da sottrarre il giudizio stesso alla giurisdizione competente, per deferirlo invece, e in via obbligatoria, a soggetti od organi diversi. Esula quindi dai limiti della competenza regionale, segnati dagli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto, ed e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge regionale approvata il 4 luglio 1957 che, in tema di esecuzione e di pagamento di opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali, deferisce al giudizio di un collegio arbitrale tutte le vertenze tra Amministrazione e appaltatore, che non siano potute definire in via amministrativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalla Regione;
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 8 della legge regionale siciliana recante "Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32", approvata dalla Assemblea regionale nella seduta 4 luglio 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 settembre 1957, n. 54, in riferimento alle norme contenute negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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