Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1958

Corte cost., sent. 8 aprile 1958, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1958
Data di deposito
8 aprile 1958
Data di decisione
1° aprile 1958
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:28

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 20, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 587

L'attivita', normativa e amministrativa, devolute alla Regione, in attuazione del decentramento, non si possono svolgere legittimamente se non nell'ambito del territorio assegnato alla Regione stessa e per la tutela di quegli interessi i quali, in base ad una valutazione di tutti gli elementi che la varieta' dei casi puo' presentare, si appalesino esclusivamente, o almeno prevalentemente, localizzati nel territorio regionale.

Massima n. 588

Anche a voler ritenere di competenza del Presidente della Regione siciliana il potere di conferire con suo decreto la personalita' giuridica ad istituzioni di carattere privato, tale potere sarebbe sempre da escludere per quegli atti a substrato personale o patrimoniale destinati ad avere efficacia oltre i limiti del territorio regionale. (Specie in cui, a seguito di conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Regione siciliana in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379, la Corte ha dichiarato che spetta allo Stato il riconoscimento della personalita' giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe", fondazione che ha lo scopo di assegnare borse di studio agli appartenenti alla famiglia Capizzi, senza l'obbligo della residenza in Sicilia e senza il vincolo di frequentare istituti scolastici esistenti nell'Isola. Restando comunque sotto ogni aspetto impregiudicata la questione di carattere generale se sia di competenza della Regione siciliana, e per essa del suo Presidente, il potere di riconoscere la personalita' giuridica delle istituzioni a carattere privato, quando esse operino esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presi dente della Regione siciliana con ricorso notificato il 30 luglio 1957, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379:

dichiara che spetta allo Stato il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe" e respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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