Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1958
Corte cost., sent. 8 aprile 1958, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1958
- Data di deposito
- 8 aprile 1958
- Data di decisione
- 1° aprile 1958
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, codice civile
- decreto del Presidente della Repubblica n. 379 del 2 aprile 1957
Parametri
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 587
L'attivita', normativa e amministrativa, devolute alla Regione, in attuazione del decentramento, non si possono svolgere legittimamente se non nell'ambito del territorio assegnato alla Regione stessa e per la tutela di quegli interessi i quali, in base ad una valutazione di tutti gli elementi che la varieta' dei casi puo' presentare, si appalesino esclusivamente, o almeno prevalentemente, localizzati nel territorio regionale.
Massima n. 588
Anche a voler ritenere di competenza del Presidente della Regione siciliana il potere di conferire con suo decreto la personalita' giuridica ad istituzioni di carattere privato, tale potere sarebbe sempre da escludere per quegli atti a substrato personale o patrimoniale destinati ad avere efficacia oltre i limiti del territorio regionale. (Specie in cui, a seguito di conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Regione siciliana in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379, la Corte ha dichiarato che spetta allo Stato il riconoscimento della personalita' giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe", fondazione che ha lo scopo di assegnare borse di studio agli appartenenti alla famiglia Capizzi, senza l'obbligo della residenza in Sicilia e senza il vincolo di frequentare istituti scolastici esistenti nell'Isola. Restando comunque sotto ogni aspetto impregiudicata la questione di carattere generale se sia di competenza della Regione siciliana, e per essa del suo Presidente, il potere di riconoscere la personalita' giuridica delle istituzioni a carattere privato, quando esse operino esclusivamente o prevalentemente nel territorio regionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presi dente della Regione siciliana con ricorso notificato il 30 luglio 1957, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 379:
dichiara che spetta allo Stato il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione "Borse di studio Francesco Capizzi Petruzzella fu Giuseppe" e respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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