Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1958
Corte cost., sent. 18 gennaio 1958, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1958
- Data di deposito
- 18 gennaio 1958
- Data di decisione
- 14 gennaio 1958
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:1
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 39 del 21 giugno 1957
Parametri
- art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.r, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 532
Fra i provvedimenti relativi allo stato giuridico degli insegnanti rientrano i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e i comandi. La competenza della Regione siciliana a disciplinare legislativamente tale materia, quando si tratti di insegnanti che dipendono dalla Regione, si fonda sulla lett. q e non sulla lett. r dell'art. 14 dello Statuto speciale per la Sicilia.
Massima n. 533
La norma dell'art. 14 lett. q dello Statuto speciale per la Sicilia, che attribuisce alla Regione il potere di legiferare sullo stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari non comporta il passaggio automatico dei relativi organi e del personale dello Stato alla organizzazione regionale. Perche' cio' avvenga deve procedersi, mediante intese fra Stato e Regione, all'effettivo trasferimento del personale statale negli organici regionali e soltanto quando cio' sia accaduto sorge il presupposto della legittimita' di una legge regionale regolatrice dello stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari. I maestri elementari della Sicilia sono tuttora dipendenti statali, anche se siano stati nominati a seguito di concorsi banditi dalla Regione e si trovino inquadrati in ruoli organici provvisori, speciali transitori e in soprannumero, istituiti con leggi regionali. Pertanto la legge regionale siciliana approvata il 2 maggio 1957 sulla "disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana" e' costituzionalmente illegittima perche' viola il disposto dei citati articoli 14 lett. q e 43 dello Statuto. Cfr.: 9/57, 11/57, 13/57, 19/57.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale Siciliana 21 giugno 1957, n. 39, approvata dall'Assemblea regionale il 2 maggio 1957, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 22 giugno 1957, in relazione all'art. 14, lett. q, e all'art. 43 dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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