Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1958

Corte cost., sent. 18 gennaio 1958, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1958
Data di deposito
18 gennaio 1958
Data di decisione
14 gennaio 1958
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:1

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 39 del 21 giugno 1957

Parametri

  • art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.r, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 532

Fra i provvedimenti relativi allo stato giuridico degli insegnanti rientrano i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e i comandi. La competenza della Regione siciliana a disciplinare legislativamente tale materia, quando si tratti di insegnanti che dipendono dalla Regione, si fonda sulla lett. q e non sulla lett. r dell'art. 14 dello Statuto speciale per la Sicilia.

Massima n. 533

La norma dell'art. 14 lett. q dello Statuto speciale per la Sicilia, che attribuisce alla Regione il potere di legiferare sullo stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari non comporta il passaggio automatico dei relativi organi e del personale dello Stato alla organizzazione regionale. Perche' cio' avvenga deve procedersi, mediante intese fra Stato e Regione, all'effettivo trasferimento del personale statale negli organici regionali e soltanto quando cio' sia accaduto sorge il presupposto della legittimita' di una legge regionale regolatrice dello stato giuridico ed economico dei propri impiegati e funzionari. I maestri elementari della Sicilia sono tuttora dipendenti statali, anche se siano stati nominati a seguito di concorsi banditi dalla Regione e si trovino inquadrati in ruoli organici provvisori, speciali transitori e in soprannumero, istituiti con leggi regionali. Pertanto la legge regionale siciliana approvata il 2 maggio 1957 sulla "disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana" e' costituzionalmente illegittima perche' viola il disposto dei citati articoli 14 lett. q e 43 dello Statuto. Cfr.: 9/57, 11/57, 13/57, 19/57.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale Siciliana 21 giugno 1957, n. 39, approvata dall'Assemblea regionale il 2 maggio 1957, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 22 giugno 1957, in relazione all'art. 14, lett. q, e all'art. 43 dello Statuto siciliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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