Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 17 gennaio 1957
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ernesto Battaglini
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:7
Norme oggetto del giudizio
- decreto ministeriale del 8 novembre 1951
- decreto ministeriale del 3 novembre 1954
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 25 del 18 aprile 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
- regio decreto legge n. 91 del 18 marzo 1944
- decreto-legge n. 567 del 30 giugno 1947
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1138 del 25 giugno 1952
Parametri
- art. 17, lett.f, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett.f, statuto regione Sicilia n. 2
- art. 20, statuto regione Sicilia n. 2
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 139
Nell'ordinamento attuato per la Regione siciliana in merito alla ripartizione delle funzioni amministrative fra Stato e Regione, si e' seguito un sistema in cui e' prevalente la coincidenza della competenza amministrativa con quella legislativa. Di conseguenza, per stabilire se la competenza amministrativa della Regione comprenda una materia determinata, occorre - di regola - accertare se e quale potesta' legislativa (esclusiva o concorrente) spetti alla Regione nel medesimo campo.
Massima n. 140
Nella materia riguardante l'assistenza sociale, attribuita dall'art. 17, lett. f dello Statuto alla competenza legislativa concorrente della Regione siciliana, e' compresa anche quella relativa alla disciplina del collocamento della mano d'opera; funzione questa che ha lo scopo essenziale e preminente di assistere i lavoratori specialmente nel periodo critico della disoccupazione.
Massima n. 141
Il passaggio dallo Stato alla Regione siciliana della funzione amministrativa, in materia di collocamento, e' stato attuato con il D.P.R. 1138 del 1952, in cui l'art. 2 dispone che, per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione in materia di rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza esistenti nel territorio regionale dipendono dalla Regione stessa. Devono essere in conseguenza annullati i decreti con i quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha sostituito alcuni componenti delle Commissioni provinciali di collocamento di Messina, Agrigento e Palermo, rientrando l'emanazione di tali provvedimenti nella competenza amministrativa della Regione siciliana (Assessorato del lavoro).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con un'unica decisione sui conflitti di attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato, sollevati con ricorsi della Regione in relazione ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 novembre 1951 e 3 novembre 1954, con cui si provvedeva alla sostituzione di alcuni componenti delle Commissioni provinciali di collocamento di Messina, Agrigento e Palermo:
dichiara la competenza della Regione siciliana a provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni provinciali di collocamento nell'ambito del territorio della Regione stessa e
annulla i decreti su indicati del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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