Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
19 gennaio 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Bracci
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 17, comma 1, I parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 17, comma 1, II parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 17, comma 2, I parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 17, comma 2, II parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 17, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 17, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950

Parametri

  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 4, statuto regione Sardegna
  • art. 54, statuto regione Sardegna
  • art. 56, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.a, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.f, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.m, statuto regione Sardegna
  • art. 4, lett.a, statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett.d, statuto regione Sardegna
  • art. 4, lett.i, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 171

La Regione non puo' proporre ricorso alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 32 legge 11 marzo 1953, n. 87, senza deliberazione della Giunta regionale. Pertanto e' inammissibile il ricorso relativo all'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, proposto dalla Regione senza deliberazione della Giunta regionale.

Massima n. 172

Per le norme di attuazione degli Statuti regionali, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, non si richiede il procedimento costituzionale previsto per la revisione dello Statuto speciale. Pertanto, dette norme non sono censurabili sotto tale profilo, ne' perche' con esse sarebbero state disciplinate materie comprese nella competenza legislativa regionale. Esse sono costituzionalmente illegittime solo se contrastano con la Costituzione o con lo Statuto o con il fondamentale principio dell'autonomia regionale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme di attuazione dello Statuto della Regione sarda, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 54 dello stesso Statuto). Conforme: sent. n. 20 del 29 giugno 1956.

Massima n. 173

La norma dell'art. 6, in relazione agli artt.3 e 4, dello Statuto speciale per la Sardegna, non esclude che lo Stato possa esercitare funzioni sue proprie nell'ambito della Regione, e non impone quindi di trasferire alla Regione tutti i propri uffici pur se questi debbano adempiere anche compiti regionali, essendo cio' conforme ai principi della collaborazione fra Stato e Regione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che ha lasciato alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, per l'esercizio delle "funzioni riservate allo Stato", l'Ispettorato compartimentale dell'Agricoltura e l'Osservatorio fito-patologico della Sardegna.

Massima n. 174

La norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna contenuta nell'art. 12 D.P.R. 19 maggio 1950 n. 327, che prevede il parere obbligatorio non vincolante del Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna per l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali, non invade la sfera di competenza della Regione sarda in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi e in materia di edilizia e di urbanistica, perche' il Provveditore alle OO.PP., nell'esercizio dell'attivita' consultiva a cui essa si riferisce, svolge funzioni regionali e statali. La norma su menzionata coordina anche dal punto di vista tecnico l'attivita' dell'amministrazione regionale con quella statale, assicurando cosi' lo svolgimento dell'autonomia regionale nell'unita' dello Stato. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 12 in relazione agli artt. 6 e 3 lett. a ed f dello Statuto speciale per la Sardegna.

Massima n. 175

La competenza della Regione sarda, in materia mineraria, di cui agli artt. 3, lett. m, 4, lett. a, e 6 dello Statuto, pur dovendo esercitarsi nel rispetto degli interessi nazionali, non puo' essere limitata dall'attivita' discrezionale dell'amministrazione statale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 6 in relazione agli artt. 3, lett. m, e 4, lett. a, dello Statuto, l'art. 15 delle norme di attuazione contenute nel D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che assoggetta l'attivita' amministrativa della Regione sarda in materia di giacimenti minerari di interesse nazionale, alle direttive discrezionali impartite dal Ministero dell'industria e del commercio. Cfr. 15/57 F.

Massima n. 176

La competenza della Regione sarda non puo' essere limitata da attivita' discrezionali dell'amministrazione statale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 6 in relazione agli artt. 3, lett. m, e 4, lett. a, dello Statuto, il primo comma dell'art. 17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, per la parte che assoggetta a direttive statali le funzioni ispettive dell'amministrazione regionale sulle camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna. Cfr.: 15/57 E.

Massima n. 177

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, in relazione agli artt. 3, lett. a e d, 4, lett. a, e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, perche' le funzioni ispettive sulle Camere di commercio industria ed agricoltura della Sardegna, per quanto concerne servizi di interesse nazionale, ben possono essere esercitate dal Ministero dell'industria e del commercio.

Massima n. 178

E' inammissibile per difetto di interesse il ricorso della Regione sarda contro la disposizione dell'art. 17, comma secondo, prima parte, del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, con cui si dispone che le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio e la istituzione e la gestione di aziende speciali siano svolte dall'amministrazione regionale.

Massima n. 179

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, nella parte in cui si dispone che la nomina dei Presidenti delle Camere di commercio e' fatta dal Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura, su proposta del Presidente della Giunta regionale - questione sollevata in riferimento agli artt. 3, lett. a e d, 4; lett. a, e 6 dello Statuto - e' infondata, perche' l'organizzazione delle Camere di commercio interessa anche lo Stato e d'altra parte l'interesse regionale e' rispettato con il sistema della proposta del Presidente della Giunta.

Massima n. 180

L'esercizio di una funzione statutariamente attribuita alla Regione non puo' essere esteso, in sede di norme di attuazione, allo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 17, quarto comma, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che importa l'attribuzione permanente della funzione di approvazione dei bilanci delle Camere di commercio allo stato e alla Regione sarda congiuntamente.

Massima n. 181

L'imposta camerale attiene alla materia tributaria, che nessuna norma dello Statuto ha attribuito alla competenza della Regione sarda. La Regione sarda non puo' dolersi che lo Stato siasi spogliato parzialmente della propria competenza al riguardo. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, con cui si e' stabilito che l'aliquota dell'imposta camerale venga fissata con decreto della Giunta camerale, d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Massima n. 182

La competenza amministrativa in materia di sanita' e igiene e' attribuita alla Regione sarda dall'art. 6, in relazione all'art. 4, lett. i, dello Statuto. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 19 D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che subordina alle discrezionali direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica l'attivita' amministrativa della Regione in materia di sanita' e di igiene.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti, relativi ai sei ricorsi elencati in epigrafe, proposti dal Presidente della giunta regionale della Sardegna contro il Presidente del Consiglio dei Ministri:

1) dichiara inammissibile, per difetto di deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso registrato al n. 22 concernente l'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 (norme d'attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna);

2) respinge tutte le eccezioni d'inammissibilità dei ricorsi sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato;

3) in accoglimento del ricorso registrato al n. 25, dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 15 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione;

4) in parziale accoglimento del ricorso registrato al n. 26, dichiara l'illegittimità costituzionale della prima parte del primo comma dell'art. 17 ("Le funzioni ispettive sulle Camere di commercio industria ed agricoltura della Sardegna sono esercitate, secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio, dall'Amministrazione regionale") e del quarto comma dello stesso art. 17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327;

5) in accoglimento del ricorso registrato al n. 27, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione;

6) dichiara inammissibile per difetto d'interesse il ricorso registrato al n. 26 in ordine alla prima parte del secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 ("Sono altresì svolte dall'Amministrazione regionale le funzioni di spettanza del Ministero dell'industria e del commercio circa la nomina degli organi camerali e l'istituzione e la gestione d'aziende speciali");

7) respinge il ricorso registrato al n. 21 relativo all'art. 7, il ricorso registrato al n. 23 relativo all'art. 12 e il ricorso registrato al n. 26 relativo alla seconda parte del primo comma dell'art. 17 ("salvo quelle riguardanti servizi d'interesse nazionale, per le quali il Ministero ritenga di dovere compiere indagini dirette"), alla seconda parte del secondo comma e al quinto comma dell'art. 17 stesso, tutti del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

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