Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1957
Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1957
- Data di deposito
- 26 gennaio 1957
- Data di decisione
- 18 gennaio 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:13
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948
Parametri
- art. 21, statuto regione Sicilia
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
- art. 20, comma 1, ult.parte, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 39, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 163
Ved. sent. n. 9/57 A. Conformi: sentt. nn. 9/57 A, 11/57 A e 12/57 B.
Massima n. 164
Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 B). Conforme: 11/57 B.
Massima n. 165
L'attribuzione generica alla Regione siciliana di potesta' amministrativa in materia di tributi erariali - quale si desume dall'art. 20, prima parte del primo comma, in relazione all'art. 36 dello Statuto - non importa trasferimento automatico alla Regione delle relative funzioni ed uffici statali. Per attuare tale passaggio occorrono particolari norme legislative. Il rapporto di imposta si svolge anche attraverso le fasi di accertamento e di riscossione del tributo, che sono concettualmente distinte, pur se sincrone in alcuni casi: la seconda riguarda essenzialmente il materiale adempimento dell'obbligazione tributaria, mentre la prima consiste negli atti necessari per la determinazione e la valutazione dei presupposti e dei vari elementi del debito d'imposta. Per quanto concerne tale fase, a differenza della fase di riscossione, non sono intervenute disposizioni legislative, che abbiano attuato o disciplinato il passaggio alla Regione siciliana di funzioni e di organi statali. Pertanto deve essere annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione 26 luglio 1955, n. 62296, con cui e' stato ridotto, su istanza del contribuente, il valore di immobile definitivamente accertato dall'ufficio statale per l'applicazione dell'imposta di registro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul confitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso 20 marzo 1956, in relazione al provvedimento dell'Assessore regionale per le finanze 26 luglio 1955, n. 62296, con il quale è stata accolta un'istanza intesa ad ottenere revisione di accertamento di valore in materia di tassa di registro:
respinge le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità proposte dalla difesa della Regione;
dichiara la competenza dello Stato per l'esercizio della facoltà di revisione di accertamento di valore agli effetti della tassa di registro e
annulla il provvedimento dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio 1955, n. 62296, su indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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