Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1957

Corte cost., sent. 26 gennaio 1957, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1957
Data di deposito
26 gennaio 1957
Data di decisione
18 gennaio 1957
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mario Cosatti
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:13

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 12 aprile 1948

Parametri

  • art. 21, statuto regione Sicilia
  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) del 16 marzo 1956
  • art. 20, comma 1, ult.parte, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 15, statuto regione Sicilia
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 39, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 163

Ved. sent. n. 9/57 A. Conformi: sentt. nn. 9/57 A, 11/57 A e 12/57 B.

Massima n. 164

Ved. sent. n. 9 del 1957 (9/57 B). Conforme: 11/57 B.

Massima n. 165

L'attribuzione generica alla Regione siciliana di potesta' amministrativa in materia di tributi erariali - quale si desume dall'art. 20, prima parte del primo comma, in relazione all'art. 36 dello Statuto - non importa trasferimento automatico alla Regione delle relative funzioni ed uffici statali. Per attuare tale passaggio occorrono particolari norme legislative. Il rapporto di imposta si svolge anche attraverso le fasi di accertamento e di riscossione del tributo, che sono concettualmente distinte, pur se sincrone in alcuni casi: la seconda riguarda essenzialmente il materiale adempimento dell'obbligazione tributaria, mentre la prima consiste negli atti necessari per la determinazione e la valutazione dei presupposti e dei vari elementi del debito d'imposta. Per quanto concerne tale fase, a differenza della fase di riscossione, non sono intervenute disposizioni legislative, che abbiano attuato o disciplinato il passaggio alla Regione siciliana di funzioni e di organi statali. Pertanto deve essere annullato, perche' ha invaso la sfera di competenza tuttora riservata allo Stato, il decreto dell'Assessore per le finanze della Regione 26 luglio 1955, n. 62296, con cui e' stato ridotto, su istanza del contribuente, il valore di immobile definitivamente accertato dall'ufficio statale per l'applicazione dell'imposta di registro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul confitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso 20 marzo 1956, in relazione al provvedimento dell'Assessore regionale per le finanze 26 luglio 1955, n. 62296, con il quale è stata accolta un'istanza intesa ad ottenere revisione di accertamento di valore in materia di tassa di registro:

respinge le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità proposte dalla difesa della Regione;

dichiara la competenza dello Stato per l'esercizio della facoltà di revisione di accertamento di valore agli effetti della tassa di registro e

annulla il provvedimento dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio 1955, n. 62296, su indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze