Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1957
Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1957
- Data di deposito
- 8 luglio 1957
- Data di decisione
- 27 giugno 1957
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Bracci
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:108
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1954
- decreto del commissario del Governo per Trieste n. 270 del 8 agosto 1956
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 466
Secondo l'art.23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge puo' essere sollevata, anche d'ufficio, dall'autorita' giurisdizionale dinanzi alla quale pende il giudizio, se questo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa.
Massima n. 467
Anche se il giudizio di merito sulla rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale e' insindacabile, e' pero' pur sempre necessario dhe call'ordinanza che promuove il procedimento incidentale risultino i motivi del convincimento positivo del giudice rimettente circa la rilevanza e la pregiudizialita' della questione rispetto al giudizio sulla controversia principale, mancando altrimenti i requisiti essenziali secondo il sistema adottato dalla nostra Costituzione per il processo sulla legittimita' costituzionale della legge.
Massima n. 468
Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale in via incidentale, va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando dalla stessa motivazione dell'ordinanza di rinvio si desume che la questione, quale che ne sia la soluzione, non puo' avere influenza sulla controversia principale. (Specie in cui erano stati impugnati il D.P.R. 27 ottobre 1954 istitutivo del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste e il decreto 8 agosto 1956 n. 270 del Commissario stesso che estendeva al Territorio la legge 18 luglio 1956, n. 761 sulla competenza per valore dei conciliatori e dei pretori e sul limite di inappellabilita' delle sentenze dei conciliatori: onde, nell'ipotesi di illegittimita' costituzionale dei decreti: impugnati, dovevano trovare applicazione le disposizioni della legge n. 761 del 1956 in vigore in tutta la Repubblica italiana compreso il Territorio di Trieste; nell'ipotesi contraria, dovevano trovare applicazione le stesse disposizioni di legge, richiamate dal decreto commissariale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione, proposta dal Giudice conciliatore di Trieste con l'ordinanza del 24 agosto 1956, sulla legittimità costituzionale del D.P.R. 27 ottobre 1954 e del decreto del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste 8 agosto 1956, n. 270.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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