Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/1957
Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/1957
- Data di deposito
- 22 giugno 1957
- Data di decisione
- 7 giugno 1957
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 23, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 24, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 25, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 26, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 27, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 28, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 29, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 30, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 31, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 32, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
- art. 1, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 2, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 3, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 4, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 5, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 6, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 7, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 8, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 9, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
- art. 10, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
Parametri
- art. 136, comma 1, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
Massime
Massima n. 449
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 102 ed alla VI disp. trans. Cost. - degli artt. da 22 a 32 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e da 1 a 10 R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, riguardanti la costituzione ed il funzionamento delle commissioni tributarie, quali organi di giurisdizione speciale). Cfr.: sent. n. 41 del 1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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