Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1957

Corte cost., ord. 22 giugno 1957, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/1957
Data di deposito
22 giugno 1957
Data di decisione
7 giugno 1957
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 23, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 24, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 25, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 26, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 27, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 28, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 29, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 30, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 31, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 32, regio decreto legge n. 1639 del 7 agosto 1936
  • art. 1, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 2, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 3, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 4, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 5, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 6, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 7, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 8, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 9, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937
  • art. 10, regio decreto legge n. 1516 del 8 luglio 1937

Parametri

Massime

Massima n. 449

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 102 ed alla VI disp. trans. Cost. - degli artt. da 22 a 32 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e da 1 a 10 R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, riguardanti la costituzione ed il funzionamento delle commissioni tributarie, quali organi di giurisdizione speciale). Cfr.: sent. n. 41 del 1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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