Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1956

Corte cost., sent. 26 giugno 1956, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1956
Data di deposito
26 giugno 1956
Data di decisione
19 giugno 1956
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Tomaso Perassi
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 20 settembre 1954
  • art. 9, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 20 settembre 1954

Parametri

  • art. 2, statuto regione Valle d'Aosta

Massime

Massima n. 25

La questione di legittimita' costituzionale relativa alla disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge reg. della Valle d'Aosta approvata il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre successivo, concernente la preventiva approvazione da parte dell'amministrazione regionale valdostana, degli statuti delle cooperative e dei consorzi di produttori di latte, che chiedono la costruzione di stabili per caseifici o burrifici, e' infondata, perche' trattasi non di materia della cooperazione e del lavoro, nella quale la Regione manca di qualsiasi competenza, ma di materia riguardante l'incremento dei prodotti tipici della Valle, come tale compresa nella competenza legislativa della Regione di cui all'art. 2 lett. n dello Statuto.

Massima n. 26

La questione di legittimita' costituzionale relativa alla disposizione dell'art. 9 della legge reg. della Valle d'Aosta, approvata il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre successivo, che prevede la designazione da parte dell'amministrazione reg. valdostana, di uno dei membri del Collegio dei sindaci delle cooperative o dei consorzi concessionari di stabili costruiti dalla Regione per caseifici o burrifici, e' infondata, perche' trattasi non di materia concernente la cooperazione e il lavoro, nella quale la Regione manca di qualsiasi competenza, ma di materia riguardante l'incremento dei prodotti tipici della Valle, come tale compresa nella competenza legislativa della Regione di cui all'art. 2 lett. n dello Statuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 9 della legge approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre 1954, contenente "provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti latteo-caseari".

2) Dichiara non luogo a deliberare sulla domanda di condanna alle spese.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Testo integrale

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