Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1956
Corte cost., sent. 12 luglio 1956, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1956
- Data di deposito
- 12 luglio 1956
- Data di decisione
- 5 luglio 1956
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- DE NICOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1956:19
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 771 del 28 giugno 1955
Parametri
- art. 57, statuto regione Sardegna
- art. 23, comma 1, lett.a, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 136, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 66
L'art. 57 dello Statuto speciale per la Sardegna - il quale stabilisce che nelle materie attribuite alla competenza della Regione, finche' non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato - non si riferisce soltanto alle leggi statali gia' esistenti, ma anche a quelle emanate successivamente alla approvazione dello Statuto. La Regione resta libera peraltro di esercitare la sua competenza esclusiva, con l'effetto che le leggi regionali, in quanto legittime nel loro contenuto, verranno a sostituirsi a quelle statali.
Massima n. 67
I ricorsi che promuovono le questioni di legittimita' costituzionale devono contenere la indicazione delle disposizioni di legge o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimita' costituzionale. L'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiama infatti, in tema di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via principale, il precedente art. 23, il quale dispone per le questioni proposte in via incidentale che nelle istanze delle parti vengano indicate, in modo specifico, le norme legislative impugnate e quelle di rango costituzionale che si assumono violate. Pertanto, e' inammissibile il ricorso della regione con il quale viene impugnato un intero testo legislativo (nella specie, il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti).
Massima n. 68
Nel giudizio di legittimita' costituzionale puo' essere emanata soltanto la pronunzia relativa alla legittimita' delle norme impugnate. L'esatta interpretazione di queste norme deve essere il mezzo per pervenire a tale pronunzia e non puo' costituire l'oggetto principale del giudizio. Pertanto e' improponibile il ricorso della Regione sarda contro il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, (sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti) diretto a ottenere una positiva statuizione della Corte costituzionale circa l'inapplicabilita' del decreto impugnato dalla Regione, in quanto il decreto stesso limiterebbe la competenza degli organi amministrativi regionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improponibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Regione della Sardegna avverso il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo al decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in Concessione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cosulta, il giorno 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
Testo integrale
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