Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1956

Corte cost., sent. 9 luglio 1956, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1956
Data di deposito
9 luglio 1956
Data di decisione
21 giugno 1956
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951

Parametri

  • art. 2, comma 19, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 36, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 60

Per la impugnativa di leggi statali anteriori all'entrata in funzione della Corte costituzionale che la Regione Trentino-Alto Adige (o una delle due Province autonome) abbia deliberato di proporre successivamente a tale data, valgono l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fissa il termine in trenta giorni, e la seconda disposizione transitoria della stessa legge che fa decorrere tale termine dalla data della prima convocazione della Corte da parte del Presidente della Repubblica. Conforme: Sent. nn. 14/1956 A, 16/1956 A.

Massima n. 61

L'art. 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Adige riconosce soltanto alla Regione, e non alle Provincie di Bolzano e di Trento, la facolta' di impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi dello Stato; e cio' perche' quelle Provincie, ancorche' dotate di competenza legislativa, non sono in tutto assimilabili alle regioni, e la loro autonomia si inserisce in quella della Regione Trentino-Alto Adige. Va percio' dichiarato inammissibile il ricorso della Provincia di Bolzano per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 77 del d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione di detto Statuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato;

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme per l'attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

Testo integrale

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