Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1956

Corte cost., sent. 4 luglio 1956, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1956
Data di deposito
4 luglio 1956
Data di decisione
15 giugno 1956
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
DE NICOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1956:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
  • art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951

Parametri

  • art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 77, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 76, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 45

L'art. 7 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, che prevedeva il termine di quindici giorni dall'inizio del funzionamento della Corte costituzionale per le impugnative di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, da parte del Presidente della Giunta regionale, e' stato sostituito dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che ha fissato unitariamente il termine per le predette impugnative in trenta giorni. Detto termine, in via transitoria, ha inizio dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che fissa la prima adunanza della Corte (legge citata, disp. trans. II).

Massima n. 46

La Corte costituzionale e' competente a pronunciare sulla legittimita' costituzionale delle norme di attuazione degli statuti speciali regionali dettate con decreti del Presidente della Repubblica per <<l'attuazione>> di norme costituzionali, le quali non hanno natura ed efficacia di norme costituzionali. Pertanto esse non si sottraggono ad una pronuncia di illegittimita', sia che si dimostrino in contrasto con la norma della quale dovrebbero rendere possibile (contra legem), sia che, pur non prospettando un manifesto contrasto, pongano dei precetti nuovi, non contenuti, neppure implicitamente, nella norma costituzionale (praeter legem) e coi quali venga invasa la sfera di competenza assegnata alla Regione.

Massima n. 48

La disposizione contenuta nell'art. 16, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in virtu' della quale i Presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie ivi indicate, le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, non importa, per tali attribuzioni, alcun decentramento istituzionale. Che' anzi dall'art. 48 delle norme di attuazione (D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574) si evince che la figura giuridica del Presidente della Giunta provinciale, quale autorita' di pubblica sicurezza, e' analoga a quella del sindaco. Mentre l'art. 77 dello Statuto, nell'attribuire al Commissario del Governo il compito di provvedere all'ordine pubblico, ha inteso comprendere in questo concetto anche le attribuzioni attinenti alla pubblica sicurezza, concentrando nel Commissario tutti i poteri di vigilanza su tali attribuzioni. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 49, 50 e 53 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, che disciplinano le attribuzioni di polizia del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige e dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Massima n. 49

Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige consente alle due Province di Trento e di Bolzano l'esercizio di una potesta' legislativa concorrente o complementare solo in materia di polizia locale urbana e rurale (art. 12 in relazione all'art. 5), vale a dire in un campo del tutto diverso da quello dell'ordine pubblico e della polizia di sicurezza.

Massima n. 50

La composizione delle commissioni consultive previste negli artt. 51 e 52 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige, e l'attribuzione al Commissario del Governo della potesta' di nominare i componenti di esse, non sono lesive dell'autonomia della Regione, ma costituiscono degli adattamenti delle norme del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza a tale autonomia. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dei suddetti articoli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità Costituzionale degli artt. 49, 50, 51, 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI.

Testo integrale

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