Art. 77 — Aliquota dell'imposta

L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento. (133) (174) (181) (192)200

Testo aggiornato al 2026-09-04. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.