Art. 89 — Definizioni (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 1 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «agente della riscossione»: il soggetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; b) «ruolo»: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo dell'agente della riscossione; c) «ufficio»: la struttura dell'Agenzia delle entrate, relativamente alle disposizioni del presente titolo, con esclusione dell'articolo 102, e a quelle della parte I, titolo VI, ovvero dell'ente creditore, relativamente alle disposizioni della parte I, titolo V e della parte II, titolo I, incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo; d) «quota»: l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore; e) «ambito»: la singola circoscrizione territoriale nella quale l'agente della riscossione è articolato, secondo le disposizioni vigenti alla data del 30 settembre 2006.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 35