Art. 20 — (Art. 12 D.P.R. n. 637/1972) Passività deducibili
Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.
La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.