Art. 58 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) Domanda per il permesso di transito

Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

La domanda deve essere in ogni caso corredata: a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione; b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

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