Art. 55 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) Analisi dei campioni
L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.
Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.