Art. 55 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) Analisi dei campioni

L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

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