Art. 130 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione delle strutture degli enti locali

Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art.

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