Art. 90 — (L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide
ART. 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
ART. 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.